COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della società A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 15.10.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara SAN CASSIANO – AREA CALCIO ALBA ROERO disputata in data 30.9.2015, Campionato Giovanissimi B CUNEO I fase pr.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
d) Ricorso della società A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 15.10.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara SAN CASSIANO - AREA CALCIO ALBA ROERO disputata in data 30.9.2015, Campionato Giovanissimi B CUNEO I fase pr. Con ricorso inviato in data 22.10.2015 la Società AREA CALCIO ALBA ROERO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l'inibizione fino al 31.12.2015 il dirigente RAIMONDO Dario e con la squalifica fino al 31.12.2015 l'allenatore SAADI Achraf e chiede la revoca o riduzione di entrambe le punizioni. La Società ricorrente propone una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa dalle risultanze del referto arbitrale ed afferma che il proprio allenatore, al termine del primo tempo, si è limitato a chiedere spiegazioni all'arbitro e mentre quest'ultimo entrava nel proprio spogliatoio il braccio del tecnico rimaneva “stretto tra la porta ed il battente” procurandogli notevole dolore. Pochi minuti dopo, sopraggiungeva il sig. RAIMONDO che, vedendo il sig. SAADI indolenzito, bussava alla porta dello spogliatoio arbitrale per tentare di capire cosa era accaduto ed apprendeva dal tutor, che affiancava il direttore di gara, che era stato richiesto l'intervento dei Carabinieri. Nella seduta del 6.11.2015, interrogato dalla Corte Sportiva per averne fatto richiesta, il Presidente della AREA CALCIO ALBA ROERO ha confermato il contenuto del ricorso, ha dichiarato che quando i Carabinieri sono arrivati la situazione era già calma tanto che non hanno dovuto svolgere alcuna attività ed ha osservato che, considerata la conformazione dell'impianto sportivo, è inverosimile che l'allenatore, espulso in seguito ai fatti descritti, entrasse ed uscisse dal terreno di gioco. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie il referto arbitrale è puntuale e preciso nella descrizione sia della condotta petulante e minacciosa del SAADI sia del comportamento arrogante del RAIMONDO che continuava ad insistere affinchè gli venisse aperta la porta dello spogliatoio arbitrale. Peraltro, nella circostanza, l'arbitro era affiancato da un tutor, il quale valutata la situazione alla luce della maggior esperienza maturata sui campi, ha ritenuto opportuno far ricorso alla Forza Pubblica al fine di riportare la calma e garantire la prosecuzione della gara. A nulla vale, infine, il riferimento all'inverosimile collocazione del SAADI che, secondo il direttore di gara, avrebbe assistito al secondo tempo della partita “nelle vicinanze della recinzione sita nelle immediate adiacenze della scala conducente allo spogliatoio”. La circostanza, pur equivoca, non ha avuto il benchè minimo peso nella determinazione dell'entità della sanzione inflitta all'allenatore. Nel delineato contesto, neppure in sede di audizione il Presidente della società ricorrente ha manifestato rincrescimento per la condotta dei propri tesserati limitandosi a contestare quanto loro addebitato. Le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, pienamente commisurate alla gravità dei fatti accertati, meritano, dunque, piena conferma. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società AREA CALCIO ALBA ROERO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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