COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. FULVIUS 1908 avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato Cropano Matteo di cui al comunicato n. 32 del 05/11/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara FULVIUS – PONTI del 01/11/2015 – Campionato di II categoria – Girone M
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. FULVIUS 1908 avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato Cropano Matteo di cui al comunicato n. 32 del 05/11/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara FULVIUS – PONTI del 01/11/2015 – Campionato di II categoria – Girone M Con ricorso tempestivamente presentato, la Società A.S.D. FULVIUS ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare a carico del giocatore Cropano Matteo, reo di aver offeso il direttore di gara cercando il contatto fisico con lo stesso, dopo che gli era stato notificato il provvedimento di espulsione. La ricorrente ha richiesto la riduzione della squalifica in quanto il proprio calciatore non avrebbe cercato il contatto fisico con l’arbitro perché prontamente allontanato dai compagni. La ricorrente manifestava altresì rincrescimento per quanto accaduto. Esaminati gli atti e preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene, anche alla luce della non particolare gravità del fatto, ritiene di poter attenuare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e pertanto a c c o g l i e il ricorso proposto dalla A.S.D. FULVIUS, riducendo a DUE le giornate di squalifica nei confronti del calciatore Cropano Matteo.
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