COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla Società VICTORIA IVEST avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VICTORIA IVEST – NICHELINO HESPERIA disputata l’8/11/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto dalla Società VICTORIA IVEST avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VICTORIA IVEST – NICHELINO HESPERIA disputata l’8/11/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone E Con tempestivo reclamo inviato a mezzo posta certificata in data 17/11/15, la Società VICTORIA IVEST contesta i provvedimenti contenuti nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, assunti dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto di gara redatto dall’arbitro che ha diretto la partita VICTORIA IVEST – NICHELINO HESPERIA disputata l’8/11/15 nell’ambito del Girone E del Campionato di Prima Categoria. In particolare la reclamante, oltre a ricorrere avverso gli altri provvedimenti del Giudice Sportivo, impugna la decisione di decretare la punizione sportiva di perdita della gara per 0 – 3 per entrambe le società e chiede la convalida del risultato a proprio favore di 3 – 1 maturato sul campo di gioco sino al momento della chiusura anticipata della gara decretata dall’arbitro, o, in subordine, che venga disposta la ripetizione della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato, preliminarmente, che, vertendo il reclamo su circostanze tendenti a modificare il risultato della gara, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare alla controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.; constatato che al ricorso non è stata allegata la prova del suddetto avvenuto adempimento; osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE in toto il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla Società VICTORIA IVEST e, conseguentemente, CONFERMA la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 disposta dal Giudice Sportivo per entrambe le società; l’ammenda di € 250 a carico della società VICTORIA IVEST; la squalifica fino al 15/03/2016 a carico di CASTELLANO Vincenzo; la squalifica per due giornate di gara per i giocatori della stessa società, DELLI SANTI Stefano, RIBEZZO Alessandro, CARA Alex, INDINO Fabrizio e VALENTI Andrea.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla Società VICTORIA IVEST avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VICTORIA IVEST – NICHELINO HESPERIA disputata l’8/11/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone E"
