COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto da U.S.D. SANMAURO CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/11/2015 in riferimento alla gara GASSINOSANRAFFAELE – U.S.D. SANMAURO CALCIO disputata il 14/11/15 nell’ambito del Campionato regionale Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Reclamo proposto da U.S.D. SANMAURO CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 36 del 19/11/2015 in riferimento alla gara GASSINOSANRAFFAELE – U.S.D. SANMAURO CALCIO disputata il 14/11/15 nell’ambito del Campionato regionale Juniores Con il reclamo in oggetto, ricevuto in data 19/11//2015, U.S.D. SANMAURO CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo della disposizione della ripetizione della gara a seguito di erronea sospensione della stessa da parte dell’arbitro. Osserva la reclamante che la decisione non sarebbe corretta, in quanto la sospensione della gara è stata disposta erroneamente dall’arbitro e chiede pertanto che, anziché la ripetizione, venga disposta la ripresa della stessa dal momento della sospensione e con le formazioni presenti sul terreno di gioco in quel momento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur comprendendo le ragioni di equità fatte valere dalla reclamante, osserva che l’art. 17, comma 4, ultima parte, del C.G.S., applicabile nel caso di specie ( “Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della Giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione”) non contempla tra i provvedimenti adottabili quello di disporre la ripresa della gara, come auspicato dall’istante, e dunque appare corretto il deliberato del Giudice Sportivo di ripetizione della gara RESPINGE il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo e dispone l’addebito della tassa di reclamo alla società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it