COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale e) Ricorso della Società USD MARENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 12.11.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Marentinese – Leo Chieri disputata in data 08.11.2015, Campionato Juniores Provinciali girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale e) Ricorso della Società USD MARENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 12.11.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Marentinese – Leo Chieri disputata in data 08.11.2015, Campionato Juniores Provinciali girone C Con ricorso inviato in data 14.11.2015, la Società USD Marentinese si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha assegnato gara persa alla ricorrente nonché ha inibito fino all’11.12.2015 il signor Corniglia Livio, dirigente della medesima società per comportamento gravemente antisportivo. La società ricorrente chiede l’annullamento della delibera in quanto il ricorso della società Leo Chieri è stato dal giudice sportivo dichiarato inammissibile. Lamenta altresì l’entità della sanzione inflitta al dirigente. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il giudice sportivo aveva pieno potere di assumere le decisioni contestate (attivando i propri poteri d’ufficio), posto che il ricorso della Leo Chieri, ancorchè viziato nella forma, lo ha portato a conoscenza dell’irregolarità operata dalla Marentinese nello schierare in campo, nel corso dell’intera gara, un complessivo numero di 5 giocatori fuori quota. L’irregolarità è pacifica, essendo incontrovertibile il fatto che la Marentinese abbia fatto scendere in campo ben 5 fuori quota. Condotta non consentita, così come chiaramente dettagliato dal giudice sportivo nel comunicato. E ciò prescinde da ogni considerazione circa la buona fede o l’erronea comprensione dei regolamenti da parte della ricorrente. Con riferimento alla lamentata inibizione del dirigente signor Corniglia, si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. b) del CGS, non sono impugnabili e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che comportino la “inibizione per i dirigenti fino ad un mese ”. E nel caso di specie, la sanzione comminata non eccede il mese posto che viene disposta con comunicato in data 12.11.2015 e con durata fino al 11.12.2015. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, il reclamo della USD Marentinese, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it