COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo del sig. MIGLIO Giuseppe, allenatore della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 27 del 22.10.2015, con il quale veniva comminata al reclamante la sanzione della squalifica sino al 22.2.2016 (gara Mondovì / Revello del 17.10.2015, valida per il Campionato Juniores Girone G)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo del sig. MIGLIO Giuseppe, allenatore della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 27 del 22.10.2015, con il quale veniva comminata al reclamante la sanzione della squalifica sino al 22.2.2016 (gara Mondovì / Revello del 17.10.2015, valida per il Campionato Juniores Girone G) Con il reclamo in oggetto, il sig. Miglio Giuseppe impugna la decisione indicata in epigrafe, richiedendo disporsi l’annullamento della squalifica od in via subordinata la riduzione della sanzione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto risultante dal referto arbitrale. In particolare il reclamante contesta di avere rivolto epiteti ingiuriosi o di contenuti discriminatori nei riguardi del direttore di gara, adducendo al contrario un comportamento non consono da parte di quest’ultimo, il quale avrebbe assunto numerose decisioni tecniche errate; a sostegno di tali assunti allega una serie di dichiarazioni rilasciate da soggetti che avrebbero assistito ai fatti e che parrebbero confermare la versione del sig. Miglio. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo e gli allegati ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, sentito il ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le seguenti considerazioni. Il supplemento di rapporto arbitrale riporta in modo inequivoco che il sig. Miglio veniva allontanato al 18° del secondo tempo per proteste, si rivolgeva all’arbitro con una serie di frasi offensive e continuava con tale atteggiamento anche una volta allontanato dal terreno di gioco, contribuendo ad innervosire i suoi giocatori ed a determinare i comportamenti che successivamente portavano alla sospensione della gara. Come noto, ai sensi dell’art. 35 CGS il rapporto arbitrale costituisce fonte di piena prova per gli organi della Giustizia Sportiva circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; codesta Corte non può pertanto attribuire alcun valore probatorio a dichiarazioni e/o deposizioni testimoniali in aperto contrasto con le risultanze ufficiali di gara, allorquando come nel caso di specie dall’esame delle stesse non si evinca alcuna ragione per doverle disattendere. Per tali ragioni si ritiene il comportamento del sig. Miglio censurabile e meritevole di sanzione. Tuttavia, in considerazione del caso concreto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene di poter disporre una lieve riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo e pertanto, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE Al 31.1.2016 la squalifica comminata al sig. Giuseppe Miglio; dispone la restituzione al reclamante della tassa di reclamo.
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