COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso delle società ASD ARONA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 12.11.2015 in riferimento alla gara ASD ARONA CALCIO – ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO del 7.11.2015 valida per il Campionato Regionale Juniores

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso delle società ASD ARONA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta del 12.11.2015 in riferimento alla gara ASD ARONA CALCIO – ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO del 7.11.2015 valida per il Campionato Regionale Juniores La società ARONA reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha decretato la perdita della gara, inflitto alla ricorrente la sanzione della ammenda di euro 150,00, inibito fino al 12.1.2016 il dirigente responsabile Ragazzoni Enrico, squalificato per una gara il giocatore Montanarelli Marco, in ragione della posizione irregolare del predetto in quanto non tesserato per la reclamante, bensì ancora per la società di provenienza (ASD BORGOMANERO). Invero, le ragioni addotte dalla ricorrente in sede di reclamo, la documentazione prodotta e quella acquisita da questa Corte, depongono in favore dell'accoglimento del reclamo stante la dimostrata incolpevolezza della società Arona nell'aver impiegato il giocatore in questione. La procedura di tesseramento del Montanarelli per l'Arona a seguito dell'avvenuto trasferimento per prestito dalla società Borgomanero (v. lista di trasferimento in atti), non si è completata per cause indipendenti dalla volontà della ricorrente che, fino alla pubblicazione del provvedimento del G.S., non poteva avere contezza che in realtà il trasferimento del Montanarelli non fosse andato a buon fine. La possibilità di dematerializzare la pratica del cartellino dilettante del giocatore in questione e la successiva stampa del suo tesserino provvisorio in occasioni precedenti la gara in questione, hanno tratto in inganno sul fatto che il suo trasferimento fosse andato a buon fine, quando in realtà è come se tale trasferimento non fosse mai avvenuto, se è vero come è vero, che, attualmente, il Montanarelli risulta vincolato per la società ASD BORGOMANERO nonostante la sottoscrizione da parte delle due società e del giocatore medesimo della lista di trasferimento. D'altra parte, se la società ARONA fosse stata messa in grado di avere contezza di quanto sopra ovvero se la società BORGOMANERO avesse saputo che in realtà il giocatore era ancora tesserato per loro, avrebbero potuto porre rimedio ad una situazione che, a tutt'oggi, non è quella da loro voluta. In conclusione, preso atto che la posizione del giocatore Montanarelli dovrà essere regolarizzata ove l'Arona intendesse impiegarlo nel suo organico, il ricorso va accolto stante la assenza di colpa della reclamante nella vicenda in questione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo in oggetto e per l'effetto: dispone l'omologazione del risultato conseguito sul campo: ARONA CALCIO – ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2-0 Annulla tutte le altre sanzioni inflitte dal G.S. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo.
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