COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla U.S.D. VILLAROMAGNANO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 03/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto dalla U.S.D. VILLAROMAGNANO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 34 del 12/11/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VILLAROMAGNANO – LUESE disputata l’8/11/15 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H La U.S.D. VILLAROMAGNANO, intendendo proporre reclamo avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo relativamente alla gara del Girone H del Campionato di Prima Categoria, VILLAROMAGNANO-LUESE, ha richiesto al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta l’invio di copia del referto arbitrale. Il Comitato adito ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, trasmettendo in copia gli atti ufficiali della gara in questione con Prot. 54//TEC/LP del 12/11/15, ma la U.S.D. VILLAROMAGNANO non ha dato alcun seguito a quanto preannunciato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, acclarato che, successivamente alla richiesta degli atti ufficiali di gara, non è pervenuto alcunché da parte della predetta società, DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla U.S.D. VILLAROMAGNANO.
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