COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti delle signore DONNA Cristina e SACCO Roberta, calciatrici tesserate per la società A.S.D. ASTENSE LIBERTAS e della società medesima per rispondere le prime della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti delle signore DONNA Cristina e SACCO Roberta, calciatrici tesserate per la società A.S.D. ASTENSE LIBERTAS e della società medesima per rispondere le prime della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1, la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 20.10.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale DONNA Cristina per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza, in particolare per aver partecipato tra le fila della ASD ASTENSE LIBERTAS alla gara del 12.2.2015 del Campionato di Serie C Regionale Calcio a 5 Femminile, benchè squalificata e sotto la falsa identità di Terranova Paola; SACCO Roberta per aver contravvenuto ai doveri di lealtà probità e correttezza e segnatamente per aver attestato, con dichiarazione scritta consegnata all'arbitro dell'incontro SPORTIAMO – ASTENSE LIBERTAS del 15.2.2015 del Campionato di Serie C Regionale Calcio a 5 Femminile, contrariamente al vero, di non conoscere la vera identità della calciatrice n. 6 indicata falsamente in distinta per Terranova Paola; la società ASTENSE LIBERTAS per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare addebitata alle proprie tesserate. Il presente procedimento trae origine dalla delibera inclusa in C.U. N. 55 del 19.2.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con cui il Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinchè si facesse luce dell'impiego da parte della Società ASTENSE LIBERTAS di una calciatrice di cui il capitano stesso della squadra, interpellato a fine gara dall'arbitro, aveva asserito di non conoscere l'identità. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano assunte le dichiarazioni delle calciatrici interessate, del Dirigente accompagnatore della Società deferita ed acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 11.12.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Giovanni Trombetta in qualità di difensore delle Calciatrici e della Società deferite. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Venivano, dunque, formalizzati accordi tra il difensore munito di regolare delega ed il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per quattro gare a carico della DONNA, squalifica per tre gare a carico della SACCO ammenda per € 400,00 a carico della società ASTENSE LIBERTAS. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. In allegato ad e.mail del 22.12.2015, la Procura Federale inoltrava nota della Procura Generale dello Sport del 21.12.2015 in cui si esprimeva il “nulla osserva” in merito agli accordi di cui sopra. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutte le posizioni oggetto del presente procedimento disciplinare sono state definite con l'accordo intervenuto l'accordo tra le parti e le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e, pertanto, vanno omologate. P. Q. M. Il Tribunale Federale, visto l'accordo intercorso tra le parti, applica a SACCO Roberta la sanzione della squalifica per tre gare, a DONNA Cristina la sanzione della squalifica per quattro gare ed alla società A.S.D. ASTENSE LIBERTAS la sanzione dell’ammenda per € 400,00 (quattrocento 0).
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