COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. BARRACUDA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 17/12/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara BARRACUDA – ATLETICO TORINO disputata il 13/12/15 nell’ambito del Campionato Allievi – Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. BARRACUDA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 17/12/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara BARRACUDA – ATLETICO TORINO disputata il 13/12/15 nell’ambito del Campionato Allievi – Girone E Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata del 23/12/15, la U.S.D. BARRACUDA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 26 del 17/12/15 della Delegazione Provinciale di Torino, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera, o quanto meno amplificata, riportata nel suo rapporto dal direttore della gara BARRACUDA – ATLETICO TORINO, disputata il 13/12/15 nell’ambito del Girone E del Campionato Allievi, e chiede che venga annullata, o, in subordine, ridotta la squalifica per quattro gare effettive inflitta ai propri giocatori VACCARO Federico, CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo, nonché l’ammenda di € 100,00 a carico della società. La reclamante chiede l’annullamento o la riduzione delle suddette sanzioni in quanto ritiene che tutti gli incresciosi episodi descritti dall’arbitro siano stati provocati da un gesto scurrile di un giocatore avversario, che, al momento della segnatura di un gol, ha esultato in modo offensivo (dito medio alzato) nei confronti del pubblico. Tale comportamento antisportivo ha scatenato a fine gara un parapiglia fra tutti i giocatori con l’intervento di molti spettatori che, in qualità di genitori dei calciatori del BARRACUDA, sono scesi dalla tribuna fino alla zona adiacente gli spogliatoi per prendere le difese dei propri figli. La reclamante nega, in ultimo, che il proprio tesserato VACCARO Federico abbia partecipato alla rissa in quanto, già espulso, si trovava al di fuori del recinto. Nel suo puntuale rapporto, come anche nel minuzioso e circostanziato supplemento, il direttore di gara riferisce che, al 23° del secondo tempo, procedeva all’espulsione del giocatore VACCARO Federico, il quale reagiva con atteggiamento aggressivo contro l’arbitro venendo fermato dai propri compagni. Dopo la fine della gara i giocatori FERRARI Filippo e CASAGRANDE Samuele aggredivano con spintoni e pugni il calciatore avversario MECCA Alessandro scatenando una rissa fra le due squadre. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito a quanto descritto in maniera minuziosa dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, come anche nel contestuale supplemento, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto il comportamento del calciatore VACCARO Federico lesivo della onorabilità del direttore di gara; considerato il comportamento tenuto dai giocatori CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo altamente antisportivo e violento nei confronti di un avversario, tanto da aver generato una rissa generale; attribuita alla società BARRACUDA la responsabilità degli odiosi episodi accaduti; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla U.S.D. BARRACUDA, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA sia la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta ai giocatori VACCARO Federico, CASAGRANDE Samuele e FERRARI Filippo, sia l’ammenda di € 100,00 comminata alla U.S.D. BARRACUDA.
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