COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società V.R. VERUNO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 42 del 17.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Virtus Villa – Veruno disputata in data 13.12.2015, Campionato Seconda categoria Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Ricorso della Società V.R. VERUNO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 42 del 17.12.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Virtus Villa - Veruno disputata in data 13.12.2015, Campionato Seconda categoria Girone A La Società V.R. Veruno si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per 10 gare al calciatore HAMUREAC Ion per aver reiteratamente offeso il direttore di gara ed un giocatore avversario, anche pronunciando frasi discriminatorie di stampo razzista. La società ricorrente nega che il proprio tesserato abbia proferito le frasi riportate dal direttore di gara nel referto, nonché indica alcuni elementi che evidenzierebbero la mala fede del direttore di gara. Chiede pertanto che non venga sanzionato il proprio tesserato ovvero che venga ridotta la sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale (in particolare il supplemento di rapporto) è puntuale e sufficientemente dettagliato e riporta circostanze gravi e percepite in modo inequivoco dal direttore di gara. Non vi è alcun elemento per sostenere in modo certo la totale mala fede del direttore di gara, al punto da ritenere che abbia redatto atti falsi, riportando nel referto affermazioni insussistenti, come si adombra nel ricorso. Ogni ulteriore considerazione contenuta nel ricorso non è idonea ad inficiare la portata di piena prova che, come riconosciuto dalla medesima società ricorrente, caratterizza il referto arbitrale. Ciò precisato, non può dubitarsi che l’espressione “italiani di merda”, peraltro reiterata e puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S. La sanzione è certamente assai afflittiva ma è stata correttamente applicata dal giudice sportivo posto che la norma di riferimento non consente di irrogare sanzioni inferiori a quella disposta. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della V.R. VERUNO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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