COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo della F.C.M. VIGLIANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Vercelli n. 23 del 17.12.2015 in relazione alla gara Virtus Vercelli/F.C.M. Vigliano del 5.12.2015 (Campionato Juniores Provinciale) con i quali veniva comminata alla società stessa la sanzione della perdita della gara, al giocatore Hamine Khalil Ashraf la squalifica per una ulteriore giornata ed al dirigente sig. Magliola Enrico l’inibizione fino al 17.1.2016

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo della F.C.M. VIGLIANO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Vercelli n. 23 del 17.12.2015 in relazione alla gara Virtus Vercelli/F.C.M. Vigliano del 5.12.2015 (Campionato Juniores Provinciale) con i quali veniva comminata alla società stessa la sanzione della perdita della gara, al giocatore Hamine Khalil Ashraf la squalifica per una ulteriore giornata ed al dirigente sig. Magliola Enrico l’inibizione fino al 17.1.2016 Con il reclamo in oggetto, la F.C.M. Vigliano impugna i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo proposto dalla società Virtus Vercelli, che aveva lamentato l’irregolare utilizzo da parte della squadra avversaria nella gara indicata in epigrafe del giocatore Hamine Khalil Ashraf, in costanza di squalifica. Lamenta la società Vigliano che il giocatore in questione avesse già scontato la squalifica, in quanto non era stato schierato in occasione della gara del 28.11.2015, in considerazione del fatto che in pari data veniva pubblicato con ritardo il Comunicato Ufficiale n. 19, che riportava la squalifica del sig. Hamine. La ricorrente adduceva di avere ritenuto opportuno far scontare la squalifica al giocatore in tale data anche in conseguenza di una serie di gravi errori compiuti dalla Delegazione Provinciale di Vercelli, che nel Comunicato Ufficiale n. 19, anziché indicare la squalifica del proprio giocatore per recidiva in ammonizione (V infrazione) con riferimento alla gara del 25.11.2015, aveva indicato la squalifica con riferimento alla gara del 21.11.2015, generando in tal modo confusione ed incertezza. Evidenziava infatti la ricorrente che l’ammonizione con diffida (IV infrazione), era stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 19.11.2015 in riferimento alla gara del 25.11.2015. Adduceva altresì che, nell’effettuare gli accertamenti in vista del reclamo, la ricorrente si avvedeva del fatto che la settimana antecedente all’incontro del 5.12.2015, inspiegabilmente non veniva pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 3.12.2015 il risultato dell’incontro tra le società Voluntas Novara e Virtus Vercelli, né le decisioni arbitrali relative all’incontro stesso, che se fossero state pubblicate avrebbero dovuto comportare il mancato utilizzo da parte di quest’ultima società del giocatore Ciro Erco, risultato in effetti poi squalificato nel successivo Comunicato Ufficiale n. 22 del 10.12.2015. Per tali ragioni la società Vigliano lamentava l’irregolarità dei Comunicati Ufficiali n. 19 e 21, adducendo forti dubbi sulla regolarità stessa del campionato, in quanto appariva strano che la società Virtus Vercelli avesse ottenuto una fortuita agevolazione, potendo schierare un giocatore squalificato a causa della mancata pubblicazione della sua squalifica sul Comunicato Ufficiale n. 21 e concludendo, previa richiesta di chiarimenti alla Delegazione Provinciale di Vercelli, per l’annullamento di tutte le sanzioni alla stessa comminate e l’assegnazione della vittoria con il risultato acquisito sul campo od in via subordinata per la ripetizione della gara, con trasmissione degli atti alla Procura Federale e alla Procura della Repubblica. Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, ritenuto di poter decidere la questione allo stato degli atti, esprime le seguenti considerazioni. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che al giocatore Hamine Khalil Ashraf era stata comminata la IV ammonizione con diffida in occasione della gara Vigliano/Dufour del 14.11.2015; tuttavia tale gara era stata sospesa e recuperata il 25.11.2015. Presumibilmente per tale motivo la sanzione, da ritenersi effettiva nonostante la stessa fosse stata comminata in una gara sospesa e quindi recuperata, era stata riportata nel Comunicato Ufficiale sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 19.11.2015 come riferita alla gara del 25.11.2015. Correttamente quindi la V ammonizione, con conseguente squalifica del giocatore per recidiva in ammonizione, era stata indicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28.11.2015 come riferita alla gara del 21.11.2015 (successiva a quella in cui era stata comminata la IV ammonizione); è appena il caso di osservare che tali circostanze non potevano essere ignorate dalla società ricorrente. Premesso quanto sopra, la ricorrente non può dolersi di aver fatto scontare la squalifica al giocatore sig. Hamine in occasione della gara del 28.11.2015, dal momento che tale provvedimento sanzionatorio è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 28.11.2015 ed, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del CGS, le squalifiche si scontano a partire dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Il giocatore Hamine Khalil Ashraf avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal 29.11.2015; tenuto conto che la prima gara ufficiale era appunto quella disputata il 5.12.2015 tra le società Virtus Vercelli e Vigliano, ne consegue che il giocatore ha disputato tale gara in costanza di squalifica. In ragione delle suestese considerazioni, il reclamo della F.C.M. Vigliano deve essere respinto; relativamente alla regolarità della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali da parte del Comitato Provinciale di Vercelli, chiarito quanto sopra in merito ai provvedimenti sanzionatori nei confronti del giocatore sig. Hamine, qualora la ricorrente ritenga necessario vengano effettuati ulteriori approfondimenti, potrà rivolgere direttamente le proprie richieste ai competenti organi di indagine. Per tali motivi la Corte d’Appello Federale Territoriale RESPINGE il reclamo della F.C.M. Vigliano, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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