DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 Comunicato Ufficiale N.130 del 21.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A ELITE FEMMINILE GARE DEL 04/10/2015:LUPE CALCIO A 5 – ISOLOTTO CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 Comunicato Ufficiale N.130 del 21.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A ELITE FEMMINILE GARE DEL 04/10/2015:LUPE CALCIO A 5 – ISOLOTTO CALCIO A 5 Ricorso proposto dalla Società LUPE Calcio a Cinque. Il Giudice Sportivo esaminato il reclamo prodotto dalla Società LUPE CALCIO A CINQUE regolarmente prodotto nei termini, rileva: con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta venga comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe la calciatrice Alvino Claudia in posizione irregolare in quanto avrebbe dovuto scontare la squalifica per una giornata effettiva di gara, comminatale la scorsa stagione sportiva in occasione della Final Eight di Coppa Italia Serie A Femminile, allorquando la nominata in questione militava nelle file della Società Acquedotto. Il ricorso è fondato e viene accolto. Infatti, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 6 secondo capoverso del C.G.S. “le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque per le sole Società di Serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, debbano essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”. Orbene poiché la calciatrice Alvino Claudia con riferimento alle gare del 28/02/2015 è stata squalificata per una giornata di gara per recidività in ammonizione ed essendo la Società di appartenenza, l’Acquedotto, eliminata in Semifinale, (vedesi il C.U. n°512 del 28/02/2015) la sanzione inflittale, conformemente alle disposizioni dinanzi menzionate , andava scontata nella prima giornata di campionato della stagione sportiva 2015/2016, a nulla rilevando, nella fattispecie, le argomentazioni della convenuta che sostiene che la squalifica sarebbe stata comunque scontata in quanto la suddetta calciatrice non sarebbe stata schierata in diverse gare di campionato della scorsa stagione. E’ appena il caso di precisare al riguardo che ai sensi dell’ art. 19 commi 11 e 13, solo le sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e Coppa delle Regioni si scontano nelle gare della attività ufficiali diverse dalla Coppa Italia e Coppa delle Regioni. P.Q.M. Visti gli art. 17, 19,22,29,35 del C.G.S. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 75 del 07/10/2015, si decide: A)di comminare alla Società Isolotto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; B)di considerare scontata la squalifica inflitta con il C.U. 512 del 28/02/2015 alla calciatrice Alvino Claudia, non avendo preso parte alla gara del 11/10/2015 u.s.. C) La tassa di reclamo non va addebitata.
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