F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), TONI PROCIDA (all’epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl – (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), TONI PROCIDA (all’epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015). Il deferimento Con provvedimento del 30.10.2015 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rispettivamente, il Sig. Giuseppe Sabatino e il Sig. Toni Procida, rispettivamente Presidente e Copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1 bis, CGS in relazione all’art.94 ter, comma 2 delle NOIF, nonché la medesima Società, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per avere depositato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore Adriano Sodano entro il termine del 15°giorno successivo alla sua sottoscrizione Il dibattimento Alla precedente riunione odierna del 14 dicembre 2015 il TFN aveva rinviato il procedimento alla riunione odierna per avere prova della notifica dell’atto di convocazione dei deferiti. Preso atto tuttavia che l’atto di convocazione non risulta correttamente notificato essendo le Raccomandate inviate dalla segreteria ritornate con la dicitura “irreperibile”, il TFN- SD, previa sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS, dispone ai sensi dell’art. 34, comma 4 che la Procura Federale effettui accertamenti sugli attuali indirizzi dei destinatari del deferimento, onde procedere agli adempimenti di notifica previsti dall’art. 38 del CGS.
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