F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), NEREO SARAVALLE (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO – (nota n. 2763/830 pf14-15 AA/mg del 23.9.2015). (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO – (nota n. 2899/940 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015). (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO – (nota n. 2898/937 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), NEREO SARAVALLE (Dirigente della Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15 AA/mg del 23.9.2015). (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015). (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GUGLIUCCI (Responsabile del SG della Società AC Este Srl), FILIPPO BORASO (Segretario della Società GS Deserto), Società AC ESTE Srl e GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15 AA/mg del 28.9.2015). Alla riunione del 3 dicembre 2015, previa riunione dei tre procedimenti in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva, i deferiti Filippo Boraso, AC Este Srl e GS Deserto tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 14 dicembre 2015 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo. In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: Il patteggiamento “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Filippo Boraso e le Società AC Este e GS Deserto, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Filippo Boraso, sanzione dell’inibizione per mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per la Società AC Este Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.200,00 (€ milleduecento/00); pena base per la Società GS Deserto, sanzione dell’ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il dibattimento è proseguito per le altre parti deferite. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 12 (dodici) di inibizione a carico del Sig. Nicola Gugliucci; - mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nereo Seravalle. Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Le risultanze istruttorie depositate in atti e l’ampia documentazione probatoria offrono comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi dei Sigg.ri Gugliucci e Seravalle in merito il primo alla palese e acclarata violazione dell’art.1, comma 1 bis del CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF avendo egli ideato e organizzato la volontaria elusione del premio di preparazione relativo ad alcuni calciatori, circostanza peraltro ammessa nelle audizioni svolte dalla Procura, il secondo per essersi sottratto alle convocazioni disposte dalla Procura Federale, in violazione dell’art. 1, comma 1 bis e 3 del CGS. In considerazione di ciò appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) a carico del Sig. Filippo Boraso; - ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) a carico della Società AC Este Srl; - ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) a carico della Società GS Deserto; Infligge le seguenti sanzioni: - mesi 12 (dodici) di inibizione a carico del Sig. Nicola Gugliucci; - mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Nereo Seravalle.
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