DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 324 del 04/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/12/2012: WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 324 del 04/01/2012
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A
Femminile
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 18/12/2012: WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5
Reclamo preposto dalla società WOMAN NAPOLI C5 avverso l'esito della gara
WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5
Il Giudice Sportivo,
rileva, in merito al gravame in oggetto, che le motivazioni sono state
trasmesse dalla società ricorrente al di là dei termini prescritti
dall’art. 29 comma 4 lettera B del C.G.S.
La gara in questione, infatti, si è disputata il giorno 18 dicembre, le
motivazioni andavano inviate nel termine di tre giorni quindi entro il 21
dicembre. Risulta,invece,dal timbro postale che la spedizione è avvenuta
solamente il 23 dicembre.
P.Q.M.
Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di
cui al C.U. n.301 del 22.12.2011,
decide:
a)di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile,
b)di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine
dell’incontro WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5 2-4
c) di addebitare la tassa del reclamo alla società ricorrente.
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