DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 366 del 18/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 07/01/2012: SANVINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 366 del 18/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 07/01/2012: SANVINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI Reclamo preposto dalla società SANVINCENZO GENOVA FUTSAL avverso l'esito della gara SANVINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI Il Giudice Sportivo, . esaminato il reclamo in esame osserva: con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Ticiani Rafael, inibito a svolgere ogni attività fino al 18.01.2012 come da C.U.n.304 del 23.12.2011. Il ricorso è fondato e va accolto. Infatti dalla distinta presentata all’arbitro nell’incontro di che trattasi IL Sig. Ticiani Rafael risulta incluso nell’elenco dei calciatori partecipanti al gioco con il numero 9, ne consegue che il medesimo ha preso parte all’incontro senza averne titolo. P.Q.M. Visti gli artt. 17, 22,24, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.338 del 11.01.2012, decide: a)di comminare alla società CALCIO A 5 SINNAI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di inibire il Sig.Ticiani Rafael fino all’01.02.2012 per aver trasgredito alle disposizioni di cui all’art.22 comma8 del C.G.S.; c)di comminare alla società Calcio a 5 Sinnai l’ammenda di euro 250,00, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del proprio dirigente; d) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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