DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 366 del 18/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 07/01/2012: SANVINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 366 del 18/01/2012
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A
Femminile
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
GARA DEL 07/01/2012: SANVINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI
Reclamo preposto dalla società SANVINCENZO GENOVA FUTSAL avverso l'esito
della gara SANVINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI
Il Giudice Sportivo,
. esaminato il reclamo in esame osserva:
con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato
nell’incontro in questione il calciatore Ticiani Rafael, inibito a
svolgere ogni attività fino al 18.01.2012 come da C.U.n.304 del
23.12.2011.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti dalla distinta presentata all’arbitro nell’incontro di che
trattasi IL Sig. Ticiani Rafael risulta incluso nell’elenco dei
calciatori partecipanti al gioco con il numero 9, ne consegue che il
medesimo ha preso parte all’incontro senza averne titolo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, 22,24, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della
riserva di cui al C.U.N.338 del 11.01.2012, decide:
a)di comminare alla società CALCIO A 5 SINNAI la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b)di inibire il Sig.Ticiani Rafael fino all’01.02.2012 per aver
trasgredito alle disposizioni di cui all’art.22 comma8 del C.G.S.;
c)di comminare alla società Calcio a 5 Sinnai l’ammenda di euro
250,00, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta del
proprio dirigente;
d) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
Share the post "DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 366 del 18/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 07/01/2012: SANVINCENZO GENOVA FUTSAL CALCIO A 5 SINNAI"