DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 366 del 18/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 07/01/2012: VIRTUS MONOPOLI – SAMMICHELE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 366 del 18/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARA DEL 07/01/2012: VIRTUS MONOPOLI - SAMMICHELE Reclamo preposto dalla società VIRTUS MONOPOLI avverso l'esito della gara VIRTUS MONOPOLI - SAMMICHELE Il Giudice Sportivo, . esaminato il reclamo in esame osserva: con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Leal Zara Maykon, in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e va respinto. Dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la controversia di che trattasi, il nominato in questione risulta tesserato per la società Sanmmichele a far tempo dal 14.12.2011. Ne consegue pertanto che il calciatore summenzionato aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe. P.Q.M. Visti gli artt. 17, ,24, 29, 34 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.338 del 11.01.2012, decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro; Virtus Monopoli- Sammichele 1-9; b) di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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