DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 474 del 14/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/1/2012: ARAGONESE – PORTOS C5 Femminile

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 474 del 14/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/1/2012: ARAGONESE – PORTOS C5 Femminile Reclamo preposto dalla società Aragonese avverso l'esito della gara Aragonese – Portos C5 Femminile Il Giudice Sportivo, esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 co.5,lettera a) del C.G.S., per aver provveduto a schierare nell’incontro in questione, la calciatrice Dalla Villa Eliane in posizione irregolare di tesseramento. Inoltre a confronto di tale tesi, la ricorrente sostiene che la nominata in questione, avendo partecipato per la stagione sportiva 2010/2011 al Campionato Spagnolo, avrebbe dovuto essere tesserata previo rilascio del nulla osta da parte della Federazione di provenienza e non secondo le procedure previste dall’art.40 comma 11 bis delle N.O.I.F. Controdeduce la convenuta sostenendo la leggittimità del tesseramento , in quanto trattasi di calciatrice con cittadinanza italiana, svincolata, per cui risultano osservate tutte le norme inerenti il caso di specie. Dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la controversia di che trattasi, la nominata in questione non risulta essere stata trasferita presso altra federazione estera come sostenuto dalla ricorrente e risulta tesserata per la società PORTOS C5 a far tempo rispettivamente dal 2.12.2011. Ne consegue pertanto che la calciatrice summenzionata aveva pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe. P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.416 del 01.02.2012, decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ARAGONESE– PORTOS C5 4-4; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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