DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 367 del 18/01/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 8/1/2012: WOMAN NAPOLI C5 – ITA

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 367 del 18/01/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 8/1/2012: WOMAN NAPOLI C5 – ITA Reclamo preposto dalla società WOMAN NAPOLI C5 avverso l'esito della gara WOMAN NAPOLI C5– ITA Il Giudice Sportivo, esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 co.5,lettera a) del C.G.S., per aver provveduto a schierare nell’incontro in questione, lr e calciatrici Turcinovic Ivona e Ciambriello Arianna in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e va respinto. Dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la controversia di che trattasi, le nominate in questione risultano tesserate per la società ITA a far tempo rispettivamente Turcinovic Ivona dal 14.12.2011 e Ciambriello Arianna dal 17.12.2011. Ne consegue pertanto che le calciatrici summenzionate avevano pieno titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe. P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.340 del 11.01.2012, decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro WOMAN NAPOLI C5– ITA 3-4; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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