DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 540 del 25/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/2/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 PORTOS C5 FEMMINILE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 540 del 25/02/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 19/2/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 PORTOS C5 FEMMINILE
Reclamo preposto dalla società PORTOS C5 FEMMINILE avverso l'esito della gara
ISOLOTTO FONDIARIA C5– PORTOS C5 FEMMINILE
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini
osserva:
La gara è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 2’42” del secondo
tempo, a seguito dell’eccessiva condensa formatasi sul terreno di gioco,
che pregiudicava il regolare svolgimento della partita mettendo in
pericolo l’incolumità fisica dei partecipanti all’incontro e dell’arbitro
stesso.
Avverso tale decisione la società Portos C5 ricorre, sostenendo che il
formarsi della condensa sia stato dovuto ad incuria dei dirigenti
dell’Isolotto, che nulla avrebbero fatto per eliminare l’incoveniente.
Non solo viene anche contestata l’idoneità dell’impianto non ritenuto
idoneo ad ospitare la gara.
A sostegno di tali tesi , per le quali la ricorrente chiede che in danno
della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della
gara prevista dall’art.17 comma 1 del C.G.S., vengono menzionate alcune
decisioni dello scrivente giudice sportivo nelle pregresse stagioni
sportive ove in gare sospese per impraticabilità del terreno di gioco
causata da infiltrazioni d’acqua piovana filtrata dalla copertura
dell’impianto, veniva riconosciuta la responsabilità oggettiva della
società ospitante con conseguente comminatoria di perdita della gara. In
base a tali precedenti la ricorrente sostiene che sussista analogia tra
quei casi e quello attuale concludendo per l’assegnazione a suo favore
della vittoria per 6-0 in danno della convenuta.
Controdeduce la società Isolotto sostenendo che nessuna responsabilità le
pùò essere ascritta sia perché la condensa si è formata a seguito di
particolari condizioni climatiche sia perchè i suoi dirigenti si sono
adoperati con tutti i mezzi loro disponibili via via che l’incoveniente
aumentava.
Dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prove, l’arbitro precisa che
ad inizio gara lo stato d’umidità risultava presente solo sul campo per
destinazione nei pressi delle panchine e che durante lo svolgimento
dell’incontro il fenomeno è progressivamente aumentato.
Viene precisato che la società ospitante al termine del primo tempo
apriva i teloni presenti dietro il lato delle panchine per uniformare la
temperatura interna a quella esterna, tenuto conto tuttavia che i
predetti accorgimenti non avevano conseguito alcun risultato, l’arbitro,
effettuato un sopraluogo alla presenza dei due capitani, decideva di sospendere definitivamente l’incontro.
Da quanto sopra esposto si ritiene che nessun addebito debba essere
ascritto alla squadra ospitante la quale si è adoperata con tutti i mezzi
e secondo la diligenza del cosidetto “ buon padre di famiglia” ad
eliminare l’incoveniente.
Si tenga conto che l’impianto risulta correttamente omologato e che non
sussiste analogia tra la sospensione per infiltrazione d’acqua piovana e
quella dovuta a condensa, riguardo alla quale, in una precedente
occasione gara Brillante C5-Marcianise del 12.01.2008, lo scrivente
giudice riconobbe la sussistenza della causa di forza maggiore per
impraticabilità del terreno di gioco determinata dalla condensa.
P.Q.M.
Visti gli artt.17,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui
al C.U. n.515 del 21.02.2012 decide :
a)Prendendo atto della sopravvenuta causa di forza maggiore che ha
determinato la sospensione per impraticabilità del terreno di gioco
della gara Isolotto-Caffè Portos C5, rimettendo gli atti alla Divisione
Calcio a Cinque per la ripetizione dell’incontro,
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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