F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 39 C.G.S., DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF “SERIE A2”, SECONDO TURNO, CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 15.5.2015 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Com. Uff. n. 124/CSA del 10.6.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/CFA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 075/CFA del 26 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 39 C.G.S., DELL’A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OFF “SERIE A2”, SECONDO TURNO, CARLISPORT COGIANCO/AUGUSTA 1986 DEL 15.5.2015 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Com. Uff. n. 124/CSA del 10.6.2015)
I fatti e il procedimento La partita del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie, A2 Stagione Sportiva 2014/2015 valevole quale ritorno della finale play off tra il Carlisport Cogianco e la ASD Augusta 1986, in calendario per il giorno15.05.2015, non si è disputata per il diniego formulato dalla Questura di Roma – Commissariato di P.S. di Genzano all’utilizzo dell’impianto denominato “Palacesaroni”, in quanto non era stato esibito, a richiesta dell’Autorità, il certificato di agibilità relativo alla struttura medesima. La predetta finale avrebbe decretato l’accesso alla serie superiore (A) della squadra vincente. Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, in merito alla mancata effettuazione della gara in oggetto, ha ritenuto ricorrere, «nella fattispecie sufficienti elementi per dichiarare la sussistenza di una causa di forza maggiore ostativa alla disputa dell'incontro» ed ha, dunque, rimesso «gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per gli adempimenti connessi alla disputa della gara». Così, il Giudice Sportivo ha motivato la propria decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 733 del 18.05.2015: «la partita di che trattasi non è stata disputata per il diniego formulato dalla questura di Genzano all'utilizzo dell'impianto, in quanto non era stato esibito alla autorità richiedente il relativo certificato di agibilità dell'impianto medesimo. Riguardo all'adozione di tale provvedimento, la Società Carlisport Cogianco ha esperito ricorso chiedendo che venisse disposta la ripetizione dell'incontro per sopravvenuta causa di forza maggiore. Sostiene infatti la società che la comunicazione da parte della autorità di pubblica sicurezza alle parti sia stata notificata,senza nessun preavviso, solamente alcune ore prima dell'orario di inizio ufficiale della gara, non consentendo di conseguenza alla società Carlisport Cogianco di poter reperire in tempo utile altro impianto sportivo ove fare disputare l'incontro programmato. Si precisa inoltre che la richiesta del Commissariato di Genzano, volta ad ottenere il certificato di agibilità dell'impianto, era diretta al Sindaco del comune di Genzano, proprietario della struttura, e al Comandante della polizia locale di Genzano, e non alla Società Carlisport Cogianco, che nella circostanza appare semplice affittuaria, alla quale non può essere di certo imputata l'inerzia della su indicata amministrazione nel trasmettere la certificazione richiesta. Dal canto suo la Società Augusta, nel proporre controricorso, chiede che in danno della Società Carlisport Cogianco sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 prevista dall’ art. 17 comma 1 C.G.S., ricorrendo nel suo avviso nella fattispecie un ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinderebbe da qualsiasi argomentazione addotta dalla controparte. A giudizio dello scrivente Giudice Sportivo, il caso di che trattasi non rientra fra le ipotesi che possano dare luogo ad addebito per responsabilità oggettiva, 2 in quanto la mancata produzione del documento richiesto dall'autorità di Polizia fa carico esclusivamente al Sindaco del comune di Genzano, non investendo minimamente responsabilità alcuna a carico della società Carlisport Cogianco». Avverso la predetta decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della LND, la società ASD Augusta 1986, con atto del 19.05.2015, ha proposto reclamo. All’esito della riunione in data 29.05.2015, la Corte Sportiva d’Appello, alla luce degli atti acquisiti e delle argomentazioni difensive offerte dalle parti, pronunciava ordinanza istruttoria con conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale, allo scopo di verificare «se ed eventualmente quando, la società reclamata sia stata portata a conoscenza della carenza di disponibilità della struttura anche prima del giorno in cui la gara si sarebbe dovuta disputare». Dall’approfondimento istruttorio richiesto emergeva che la società Carlisport Cogianco ha avuto conoscenza del diniego di autorizzazione della Questura all’utilizzo dell’impianto sportivo soltanto nel pomeriggio del giorno 15.05.2015 (stesso giorno in cui doveva essere disputata la gara di cui trattasi). Acquisito il predetto supplemento istruttorio la Corte Sportiva di Appello, all’esito della camera di consiglio del 10.06.2015, ha ritenuto infondato il reclamo della società Augusta 1986. Osserva la predetta Corte che ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 della Divisione Calcio a 5, le società debbono depositare, tra gli altri documenti, anche una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal presidente e legale rappresentante in ordine alla sicurezza e agibilità della struttura adibita allo svolgimento delle gare. Con la citata dichiarazione il presidente o legale rappresentante della società dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alle gare che saranno disputate presso l’impianto stesso, in termini di sicurezza e agibilità. Tale dichiarazione sottoscritta dal presidente della società Carlisport Cogianco, nel caso di specie, risulta agli atti. Inoltre, la Corte Sportiva di Appello ritiene che, se è vero che sulla società ospitante grava l’obbligo di assicurare per tutta la durata del campionato la sicurezza e l’agibilità dell’impianto nel quale dovranno essere disputate le gare, è altrettanto vero che per poter affermare la conseguente responsabilità di una società per l’eventuale mancata disputa di una gara per inagibilità dell’impianto occorre verificare se la società stessa sia stata posta in grado, in concreto, di assumere tutte le iniziative che, secondo i canoni della ordinaria diligenza, sarebbero state in grado di assicurare la disputa della partita. Orbene, nel caso di specie, tale verifica, osserva la CSA, ha dato esito negativo, considerato che la notizia dell’accertamento da parte dell’organo di P.S. (richiesta di documentazione relativa all’agibilità) al Comune è stata data, a ragion veduta, al Comune di Genzano in data 14.05.2015, che nella medesima data ha provveduto ad inviare all’Autorità di P.S. solamente il certificato di idoneità statica dell’impianto sportivo (Palacesaroni), in quanto «tenuto conto dell’urgenza della richiesta, si è riusciti a reperire esclusivamente il certificato di idoneità statica del Palazzetto dello Sport, che si allega». Di detta situazione la società Carlisport Cogianco C5 non ha avuto conoscenza né diretta (dagli Organi di PS), nè indiretta (dal Comune di Genzano), circostanza questa che non ha consentito alla predetta società di attivarsi al fine di garantire il regolare svolgimento della gara. Per questi motivi la CSA ha respinto il ricorso proposto dalla ASD Augusta. Il giudizio di revocazione In data 14.12.2015 la società Augusta 1986 ha presentato istanza per revocazione ex art. 39 C.G.S.. La ricorrente lamenta, anzitutto, che, in sede di reclamo, la C.S.A. non ha dato seguito alla richiesta di acquisire copia dell’atto concessorio di utilizzo dell’impianto sportivo tra il Comune di Genzano e la società Carlisport Cogianco, nonché copia del verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativo al Palacesaroni, con parere favorevole ed in corso di validità, comprensivo del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco. La ricorrente allega, poi, un articolo apparso il 15.11.2015 sul quotidiano “Il Messaggero” nel quale viene riportata la notizia di un accesso ispettivo, presso l’impianto sportivo di cui trattasi, da parte degli organi della ASL, su mandato della Procura della Repubblica di Velletri, con conseguente sequestro, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Per l’esattezza, nel suddetto articolo giornalistico si legge: «Gli ispettori Asl, ieri mattina, hanno dichiarato inagibili e messo i sigilli a spogliatoi, infermeria, bagni e altri due locali». Inoltre, la società istante richiama il contenuto del verbale di deliberazione del consiglio Comunale 3 del 27.05.2015, durante il quale il sindaco di Genzano (ente proprietario dell’impianto) ha dichiarato che il Palacesaroni non è in possesso di alcun certificato di agibilità per lo svolgimento delle attività sportive. La ricorrente evidenzia, in tal ottica, che tale seduta consigliare si è svolta dodici giorni dopo la gara in questione e due giorni prima della seduta presso la C.S.A. (29.5.2015) e che tali informazioni sarebbero state a conoscenza del presidente della Carlisport Cogianco e, comunque, ben potevano essere reperite dal collaboratore della Procura Federale. Le dichiarazioni del Sindaco dimostrerebbero, secondo la prospettazione della ricorrente, la totale responsabilità della società Carlisport Cogianco, che avrebbe, dunque, in fase di iscrizione al Campionato di competenza, presentato dichiarazioni mendaci. Si aggiunge in reclamo che la partita di ritorno, giocata in data 22.06.2015, si è disputata al Pala Tolive di Roma e non presso il Palacesaroni, proprio perché, appunto, non vi erano le condizioni di legge per poter svolgere la gara presso l’impianto designato per le gare interne della Carlisport Cogianco. Tutto ciò dedotto, la società Augusta 1986, confermando quanto sostenuto in primo e secondo grado del procedimento sportivo conclusosi con la decisione di cui ora si chiede la revocazione, ritiene che la società Carlisport Cogianco ha tentato di portare in errore la CSA, che ha confermato la sussistenza della causa di forza maggiore, ancor quando la stessa era a conoscenza della mancanza del documento di agibilità, essendo sua cura produrlo come previsto dal Regolamento degli impianti sportivi del Comune di Genzano, atteso che sarebbe obbligo della società ospitante garantire per l’intera durata del campionato l’agibilità dell’impianto di gioco, come da sottoscritta dichiarazione di responsabilità. Insomma, secondo la ricorrente, la società Carlisport Cogianco avrebbe dovuto operare secondo i consueti canoni dell’ordinaria diligenza già in fase di iscrizione, garantendo il regolare svolgimento delle gare ed ottenendo le dovute autorizzazioni previste dalla normativa vigente, come tutte la società partecipanti. Alla luce di quanto sopra esposto la ASD Augusta impugna la decisione della CSA del 10.06.2015, pubblicata sul Com. Uff. n. 124 e ne chiede la revocazione ex art. 39, comma 1, lett. d) ed e), C.G.S.. Per l’effetto, chiede che, riconosciuta in capo alla società Carlisport Cogianco la responsabilità e l’addebitabilità per la mancata disputa della gara in questione, oltre che la violazione degli artt. 1 bis, 3, 4, 7 e 8 C.G.S., sia alla stessa inflitta la perdita della gara medesima con il punteggio di 0-6, come previsto dall’art.17 C.G.S.. Chiede, infine, che venga disposto il rimborso della tassa di iscrizione al campionato Nazionale di serie A2, Stagione Sportiva 2014/2015, versata dalla ASD Augusta 1986. In data 12.1.2015 pervenivano a questa Corte anche le controdeduzioni della società Carlisport Cogianco. La predetta società eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per revocazione, poiché tardivo, non essendo, a suo dire, stato rispettato il perentorio termine di cui all’art. 39, comma 1, C.G.S.. Evidenzia, a tal proposito, la società controdeducente, come la disciplina dettata per il procedimento di cui trattasi imponga la proposizione del reclamo entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti. Orbene, la società Augusta ha allegato al reclamo due documenti, la pag. 47 del quotidiano “Il Messaggero” del giorno 15.11.2015 e una parte del verbale del Consiglio Comunale del 27.5.2015. In ordine all’articolo del quotidiano la resistente ritiene difficile ipotizzare che lo stesso possa rappresentare quel fatto giuridico nuovo e decisivo ai fine di una revisione del processo, tanto più che quel presunto fatto “nuovo” riguarda un evento completamente diverso da quello avvenuto in data 15.5.2015 che ha portato alla ripetizione della gara (intervento autorità di PS). In relazione alla deliberazione del Consiglio comunale del 27.5.2015 la parte, vista la documentazione completa di tale delibera, afferma che l’atto è stato redatto il giorno 4.6.2015, affisso all’albo pretorio il giorno 11.6.2015, e reso disponibile all’utenza anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Genzano dal giorno 26.6.2015. L’affissione dell’atto all’albo pretorio serve ad assicurare la conoscibilità legale degli atti dell’amministrazione pubblica e dal 1.1.2016 hanno effetto di pubblicità legale solo le affissioni effettuate on-line: da questo si evincerebbe, a dire della resistente Carlisport Cogianco, che il termine utile per proporre il giudizio di revocazione era quello del 26.7.2015 e non, già, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente, quello del 15.12.2015. In ogni caso, deduce la predetta società, il ricorso per revocazione rimarrebbe comunque inammissibile, in difetto di apporto probatorio decisivo e irrilevanza delle informazioni reperite ed offerte dalla reclamante. L’istanza presentata dalla società Augusta 1986, infatti, non sarebbe connotata da una sufficiente allegazione dei nuovi elementi di prova idonei ad ammettere la revisione del procedimento e quindi dei presupposti del rimedio esperito. Alla seduta fissata innanzi a questa Corte per il giorno 13.1.2016 sono comparsi l’avv. Midolo per 4 la ricorrente ASD Augusta e l’avv. Bernardi per la resistente Carlisport Cogianco. La difesa della ricorrente, rilevata, anzitutto, la tardività del deposito delle controdeduzioni da parte della società Carlisport Cogianco e chiesta la estromissione delle stesse, ha ripercorso i momenti salienti della vicenda oggetto della richiesta di revocazione, insistendo per l’accoglimento delle domande già rassegnate in ricorso. La difesa della Carlisport Cogianco ha ribadito l’eccezione di tardività del ricorso per revocazione, evidenziando, ad ogni buon conto, l’inesistenza di elementi di novità, necessari, invece, per aprire il giudizio di revocazione. Chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio, questa Corte federale di appello ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi Rilevata la tardività delle controdeduzioni offerte dalla società Carlisport Cogianco questa Corte è chiamata, in via preliminare, ad esaminare il ricorso per revocazione sotto il profilo della sua ammissibilità. Come noto, infatti, il procedimento per revocazione contempla il doppio momento, quello dell’ammissibilità e, quello eventuale e successivo della rescindibilità. Recita l’art. 39, comma 1, C.G.S.: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte Federale di Appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Come detto, il giudice della revocazione deve, dunque, anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche e prima di tutto sotto il profilo della tempestività della medesima. Indagine, questa, che la C.F.A. è chiamata, infatti, ad effettuare anche d’ufficio ed a prescindere, quindi, da eventuali eccezioni o sollecitazioni di parte resistente, atteso il chiaro disposto della norma di cui al sopra ricordato art. 39 C.G.S.. In tale prospettiva occorre muovere dal complessivo materiale argomentativo e probatorio offerto dalla ricorrente, alla luce della domanda proposta, domanda di revocazione «ex art. 39 c. 1 lett. d) ed e) C.G.S.». Orbene, a prescindere che dal corpo del ricorso non si ricava una specifica censura in ordine ad un presunto “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” commesso dall’organo giudicante, ma, semmai, si deduce in ordine alla ipotesi di cui alla lett. d) della norma prima richiamata, ossia la scoperta di fatti non conosciuti prima e/o sopravvenuti, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia, tali “fatti” sono, ad ogni buon conto, riconducili: 1) all’articolo pubblicato in data 15 novembre 2015 sul quotidiano “Il Messaggero”, in ordine ad una verifica ispettiva, del giorno precedente, effettuata dalla ASL presso il Palacesaroni; 2) al verbale del consiglio comunale di Genzano del 27.5.2015. Questo essendo il quadro di rilievo ai fini del presente procedimento questa Corte deve procedere, come si diceva, al vaglio di ammissibilità della domanda. Ebbene, sotto tale profilo è evidente che se il fatto nuovo invocato dalla ricorrente ai fini dell’apertura del giudizio di revocazione è il verbale del consiglio comunale di Genzano, il ricorso è tardivo e, dunque, inammissibile. Infatti, la seduta del verbale del consiglio comunale cui fa riferimento la ricorrente ASD Augusta si è svolta in data 27.5.2015. Il ricorso per revocazione, invece, è stato proposto solo il 14.12.2015, quando già erano trascorsi i 30 giorni perentoriamente prescritti dalla norma di cui all’art. 39 C.G.S.. Detto termine, del pari, sarebbe, comunque, ugualmente trascorso anche a voler prendere a riferimento non già la data della seduta, bensì quello della pubblicazione all’albo pretorio (di prassi, qualche giorno dopo) o di inserimento della stessa sul sito del Comune. Né, peraltro e ad ogni buon conto, la società ricorrente ha fornito dimostrazione, come suo preciso onere, che, rispetto alla conoscibilità e/o “scoperta” del “fatto” o “documento” consistente nel verbale della predetta seduta del consiglio 5 comunale, il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso è stato rispettato. Attesa, dunque, l’inammissibilità del ricorso per l’infruttuoso trascorrere del suddetto termine è solo per completezza di esposizione che si osserva come la domanda di revocazione sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile sotto altro profilo. Infatti, In tale prospettiva, il Giudice deve verificare l’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. In altri termini, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente struttura decisoria fosse attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinarne la coerenza. Si chiede, in breve, di verificare se le nuove circostanze fattuali si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia. Sotto tale profilo, questa Corte, valutata l’attitudine dimostrativa del nuovo materiale probatorio offerto con il ricorso, congiuntamente alle prove già acquisite al procedimento, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio, ritiene che il ricorso per revocazione come proposto dalla società ASD Augusta 1986 sia, comunque, inammissibile. Infatti, occorre tenere presente che il giudizio sportivo definito con la decisione assunta dalla Corte Sportiva di Appello di cui si chiede, in questa sede di giustizia sportiva federale, la revocazione non aveva ad oggetto, come forse erroneamente ritenuto dalla ricorrente, la questione dell’agibilità o meno dell’impianto sportivo di cui trattasi, bensì la possibilità o meno di addebitare alla Carlisport Cogianco la mancata disputa della gara del campionato nazionale Calcio a 5, serie, A2, stagione 2014/15, valevole quale ritorno della finale play off tra Carlisport Cogianco ed ASD Augusta 1986, in calendario per il giorno15.5.2015. In tal senso, infatti, essendo agli atti dichiarazione del Commissariato P.S. di Genzano dd. 5.6.2015 secondo cui la società Carlisport Cogianco è stata informata della mancata esibizione, da parte degli organi comunali, «dei documenti necessari ai fini della sicurezza pubblica inerenti la struttura denominata PalaCesaroni in Genzano, nel pomeriggio del giorno 15.5.2015», stesso giorno della gara, la C.S.A. ha ritenuto che nessuna responsabilità potesse essere ascritta alla stessa predetta società e, per tale ragione, non ha accolto il ricorso della ASD Augusta volto ad ottenere l’attribuzione della vittoria per 0 – 6, osservando che “per poter affermare la responsabilità di una società per non aver assolto all’aspetto sopra enunciato, con la punizione della perdita sportiva della gara non disputatasi per inagibilità del campo di gioco, occorra verificare che la società sia stata posta in grado, in concreto, di assumere tutte le iniziative che, secondo i canoni della ordinaria diligenza, sarebbero state in grado di assicurare la disputa della gara”. Del resto, ai fini espositivi di cui si diceva, l’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti specifica, al punto 2, che è condizione inderogabile per l’iscrizione ai vari Campionati la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dal successivo art. 31, tra i quali quelli idonei a rispondere alle norme di sicurezza stabilite dalla normativa in materia e, dunque, la presentazione della relativa apposita dichiarazione; non sembra, invece, imposto, quantomeno per il campionato di calcio a 5 di cui trattasi, uno specifico obbligo di presentazione della licenza di agibilità dell’impianto medesimo. Orbene, agli atti risulta essere stata acquisita copia: 1) della dichiarazione di responsabilità, dd. 7.7.2014, del presidente della ASD, che dichiara «di assumersi ogni responsabilità in merito alle gare che saranno disputate presso l’impianto di gioco denominato Palacesaroni»; 2) della dichiarazione di disponibilità dell’impianto Stagione Sportiva 2014/2015, sottoscritta dal rappresentante comunale e dal presidente della Carlisport Cogianco, dalla quale risulta che il Comune di Genzano ha concesso la disponibilità del Palacesaroni all’ASD Carlisport Cogianco, e nella quale, peraltro, «si assicura l’idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi» e «si certifica, altresì, che l’impianto è in possesso delle autorizzazioni e certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità, anche ai fini del rispetto delle vigenti norme di sicurezza». Anche alla luce di siffatto quadro probatorio, atteso il predetto sintetizzato contesto normativo di riferimento, corretta appare la decisione della C.S.A. in ordine alla verifica non già della esistenza o meno dell’agibilità del Palacesaroni, quanto dell’addebitabilità o meno all’ASD Carlisport Cogianco della mancata disputa della gara in questione. Pertanto, anche se il “fatto” nuovo o sopravvenuto dedotto dalla ricorrente ASD Augusta fosse stato idoneo a supportare un convincimento dell’organo giudicante in ordine alla effettiva insussistenza, per la durata dell’intera stagione sportiva 2014/2015 o alla data del 15.5.2015, dei requisiti agibilità del Palacesaroni, lo stesso non sarebbe stato sufficiente ad ammettere un giudizio di revocazione, atteso, 6 appunto, che il precedente giudizio sportivo ha avuto ad oggetto altra questione. La decisione oggetto della domanda di revocazione contempla, del resto, una pluralità di circostanze che, di per sé, sopravvivono all’asserito fatto nuovo. In definitiva, le circostanze addotte dalla ricorrente non consentono di compiere e, comunque, superare quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento di cui trattasi. Le stesse ragioni appena esposte fondano il giudizio di non ammissibilità del ricorso in ordine all’invocato articolo pubblicato sul quotidiano Il Messaggero. Infatti, a prescindere da ogni disquisizione in ordine alla possibilità di inquadrare detto articolo nell’ambito della categoria di “fatti sopravvenuti” o “fatti nuovi” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio ed anche a voler prendere a base di riferimento della domanda di revocazione non l’articolo in sé, ma il “fatto” (ossia, l’ispezione della ASL presso il Palacesaroni ed il conseguente provvedimento di sicurezza e limitazione di agibilità adottato) di cui l’articolo medesimo riferisce, la Corte non ha alcuna esitazione nel dichiarare non congrui e non adeguati, ai fini dell’ammissibile proposizione del ricorso per revocazione, i nuovi elementi offerti dalla ricorrente. Anche a voler soprassedere da ogni considerazione in relazione alla circostanza che nell’articolo di cui trattasi si dà solo conto di una asserita ispezione ASL, senza offrire alcun altro valido elemento o riferimento ufficiale, dalla stessa predetta ispezione non è dato, comunque, ricavare alcun utile elemento probatorio idoneo a fondare una diversa decisione del giudizio della C.S.A.. A prescindere dal fatto che nell’articolo è dato leggere solo di una limitazione di agibilità dell’impianto sportivo (spogliatoi, infermeria, bagni) e non dell’intero impianto e che tali provvedimenti risulterebbero, comunque, assunti in data 14 novembre 2015, quindi, ben dopo la data nella quale doveva essere disputata la gara ASD Carlisport Cogianco/ASD Augusta, detto “fatto” sopravvenuto risulterebbe, altresì, e, in ogni caso, inconferente per le ragioni già sopra illustrate: la questione dell’agibilità dell’impianto sportivo di cui trattasi non costituiva il thema decidendum del giudizio definito dalla C.S.A. con la decisione di cui è qui chiesta la revocazione. In sintesi conclusiva, il ricorso per revocazione proposto dalla ASD Augusta è inammissibile, sia perché tardivamente proposto, sia, in ogni caso, perché i nuovi e/o sopravvenuti fatti e/o documenti non consentono di superare il vaglio di ammissibilità proprio della fase rescindente. Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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