FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 269/A del 05/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Gabriele ABAMO – Luca Franco DORNA – società SC MOLASSANA BOERO 1918 ASD

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 269/A del 05/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Gabriele ABAMO - Luca Franco DORNA - società SC MOLASSANA BOERO 1918 ASD − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Gabriele ABAMO, Luca Franco DORNA e della società SC MOLASSANA BOERO 1918 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta: Gabriele ABAMO, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 22, commi 2 e 3 del C.G.S., per aver disputato la gara di Campionato Giovanissimi Molassana Boero - Levante C. Pegliese disputata in data 12/09/15, nonostante lo stesso non avesse titolo a partecipare, essendo stato squalificato, con CU LND - CR Liguria n. 59 del 26/03/2015; Luca Franco DORNA, nella qualità di Dirigente accompagnatore della società SC MOLASSANA BOERO 1918 ASD, in occasione della gara Molassana Boero - Levante C. Pegliese del 12/09/15 Camp. Giovanissimi I fase, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere sottoscritto l’elenco dei calciatori partecipanti alla predetta gara in cui risultava il calciatore ABAMO GABRIELE, malgrado quest’ultimo non avesse titolo a partecipare a detta partita, perché squalificato; SC MOLASSANA BOERO 1918 ASD per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico della calciatore ABAMO GABRIELE, che ha disputato la predetta gara, del proprio dirigente e/o comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo ABAMO, padre del calciatore Gabriele ABAMO, Luca Franco DORNA e Giovanni FRANINI, quest’ultimo in qualità di Presidente nell’interesse della società SC MOLASSANA BOERO 1918 ASD; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione dell’ammonizione con diffida per il Sig. Gabriele ABAMO, 30 giorni di inibizione per il Sig. Luca Franco DORNA e € 300,00 di ammenda per la società SC MOLASSANA BOERO 1918 ASD; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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