COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 3/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. INVICTA MATERA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 16.12.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 3/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. INVICTA MATERA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 16.12.2015. Letto il reclamo dalla Società A.S.D INVICTA MATERA ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su Comunicato Ufficiale n. 53 del 16 Dicembre 2015; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nelle persone del Presidente Francesco Nicoletti e del Responsabile Tecnico Luigi Taratufolo; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità dell’allenatore CHIMENTI VITO in riferimento alla condotta da questi tenuta; Considerato come, una volta escluso che il ripetuto tesserato avesse per errore strattonato un calciatore della propria squadra, ovvero fosse intervenuto in un parapiglia generatosi tra componenti delle opposte compagini, alcuna giustificazione possa riconoscersi al comportamento di CHIMENTI VITO per aver questi, per quanto in sede di audizione del D.G. nitidamente emerso, colpito con uno schiaffo al volto, in prossimità del tunnel di accesso degli spogliatoi, il calciatore n. 9 della squadra avversaria Alessandro Maggi; Acclarato, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso e ancora in sede di audizione attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio, confermato la natura dell’aggressione subita dal ridetto calciatore, addirittura messosi a piangere dopo l’accaduto; Ritenuto, da ultimo, come la collaborazione dal reclamante Sodalizio in sede di comparizione offerta non valga ad essere apprezzata quale attenuante in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo la gara in esame valevole per il Campionato “Allievi”, nel quale, a cagione della tenera età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il ruolo dall’inibito ricoperto (allenatore)avrebbe dovuto suggerirgli (rectius, imporgli), l’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto la massima prudenza nella condotta al fine di costituire esempio virtuoso per giovani calciatori; Osservato alla stregua delle argomentazioni che precedono come, indipendentemente dalla stretta interpretazione della dinamica dei fatti dall’Arbitro negli atti ufficiali riportati, l’operato dell’Allenatore CHIMENTI VITO debba qualificarsi intrinsecamente violento e come tale appropriatamente sanzionato senza possibilità di rilettura della decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. • rigetta il reclamo dalla A.S.D. INVICTA MATERA ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato Comunicato Ufficiale n. 53 del 16/12/2015; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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