COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 3/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RICORSO PROPOSTO DA A.S.D. SOCCER LAGONEGRO 04 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SU C.U. N. 55 DEL 23.12.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 3/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 - RICORSO PROPOSTO DA A.S.D. SOCCER LAGONEGRO 04 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SU C.U. N. 55 DEL 23.12.2015. Letto il reclamo da A.S.D. Soccer Lagonegro 04 ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n. 55 del 23 Dicembre 2015; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante nella persona del Presidente Michele Picardi che ne aveva fatto rituale richiesta; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal Sodalizio reclamante addotte, con le quali la stessa ha riconosciuto, le responsabilità del proprio tesserato riguardo le pesanti intemperanze verbali, negando, tuttavia, ogni episodio riconducibile al refertato tentativo di aggressione fisica dell’AA1, non hanno invero trovato riscontro nel comparato esame dei supplementi di rapporto allegati agli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, con le quali quest’ultimo si è limitato ad escludere nell’offensivo e irridente comportamento dal pubblico sugli spalti tenuto ipotetici rischi di violenta degenerazione; Ritenuto, invero, aldilà dell’interpretazione dei fatti dalla ricorrente Società offerta al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, come dall’analisi della documentazione unitariamente acquista agli del procedimento, sia nitidamente emersa la responsabilità del Dirigente PICARELLA CARMINANTONIO in riferimento al comportamento minaccioso e ingiurioso da questi avuto nei confronti dell’Arbitro e di altro Ufficiale di gara, vuoi nel corso dell’incontro, quando ne veniva comminato l’allontanamento, vuoi, ancora, al termine della partita in prossimità degli spogliatoi; Considerato come, benché non possa dirsi emersa alcuna decisiva conferma in ordine all’intento preordinatamente violento dell’aggressione fisica tentata e non consumata (solo grazie all’intervento dei giocatori dell’A.S.D. Soccer Lagonegro “04) alcuna giustificazione possa riconoscersi alla condotta dal ripetuto Dirigente PICARELLA CARMINANTONIO complessivamente adottata per aver questi reiteratamente in corso di gara e successivamente, benché espulso, ancora negli spogliatoi inveito nei confronti del D.G. e dei suoi Assistenti insultandoli con espressioni offensive, dispregiative e volgari; Osservato, ancora, come l’ingresso al termine della partita in zona limitrofa agli spogliatoi del ridetto Dirigente PICARELLA CARMINANTONIO e di altre persone non in distinta né autorizzate, certamente favorito dalla deliberata apertura da parte del custode dell’impianto del cancello di accesso al terreno di gioco, induca questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE a ritenere come, una volta accertata l’oggettiva responsabilità della Società reclamante riguardo tale e più grave profilo, le pene dal G.S. unitariamente irrogate, possano qualificarsi correttamente parametrate a tipologia ed entità dei refertati eventi; Ritenuto, da ultimo, come la, ancorché debole, collaborazione dal reclamante Sodalizio con il ricorso prestata, a mezzo del quale è stata riconosciuta la natura della sola aggressione verbale, non valga ad essere apprezzata quale attenuante in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla documentata scompostezza, particolare volgarità delle offese e dalla gravità delle minacce agli Ufficiali di gara dal Dirigente PICARELLA CARMINANTONIO reiteratamente indirizzate e soprattutto dall’omesso controllo da parte dell’A.S.D. Soccer Lagonegro “04, a tanto normativamente tenuto, degli ingressi agli spogliatoi e più estensivamente della sicurezza del campo di gioco; Considerato, in definitiva, come la natura dei fatti acclarati e le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, in forza di anche di propria consolidata Giurisprudenza una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. • rigetta il reclamo dalla dell’A.S.D. Soccer Lagonegro “04, ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n. 55 del 23 Dicembre 2015; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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