COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 34. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO MEMMOLO ALTERIO – GARA SPARTAK ECLANO 2013 / SIRIGNANO 1963 DEL 6.01.2016 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 34. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO MEMMOLO ALTERIO – GARA SPARTAK ECLANO 2013 / SIRIGNANO 1963 DEL 6.01.2016 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 63 dell’8.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto a carico del calciatore, sig. Memmolo Alterio, la squalifica per cinque giornate di gara, perché, “espulso per doppia ammonizione, prima di lasciare il campo, si sfilava la maglia gettandola a terra; inoltre, per tutta la durata della gara, dagli spalti ingiuriava reiteratamente il direttore di gara”. Con ricorso spedito, a mezzo plico raccomandata postale, in data 13.01.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, il reclamante ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva del reclamante non può essere condivisa. Invero, il ricorrente, nel proprio atto d’impugnazione, afferma di essersi soltanto sfilato la maglia, dopo aver lasciato il terreno di giuoco, ma nega di aver protestato o ingiuriato il direttore di gara, né dal campo, né dagli spalti. Nel rapporto dell’arbitro, invece, si legge che, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, il sig. Memmolo “toglieva la maglietta e la sbatteva a terra con violenza e per tutto il prosieguo della gara, dagli spalti, offendeva il direttore di gara”. Com’è noto, il rapporto dell’arbitro costituisce, nel diritto sportivo, fonte privilegiata di prova, né, d’altra parte, il reclamante ha produtto alcuna prova, idonea a smentire quanto, nello stesso rapporto, segnalato, con la conseguenza che non è possibile accogliere, in punto di fatto, le richieste formulate dal sig. Memmolo. Ad avviso del Collegio, peraltro, non può neppure ritenersi che ricorrano gli estremi per una riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, attesa la reiterata pervicacia del comportamento assunto dal ricorrente, perfino dagli spalti del campo di gioco. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dal sig. Memmolo Alterio, disponendo l’incameramento della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65,00, come sancito per le impugnazioni prodotte direttamente dagli interessati.
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