COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso SSDARL ACNove Stefani Consulting Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara ACNove Stefani Consulting-Mussolente del 17/1/2016 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso SSDARL ACNove Stefani Consulting Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del 20/1/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara ACNove Stefani Consulting-Mussolente del 17/1/2016 – Campionato di Promozione La Società SSDARL ACNove Stefani Consulting ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 20/1/2016, con la quale applicava a carico della stessa la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 per la partecipazione del giocatore Oualid Amal all’incontro in epigrafe in posizione irregolare sotto il profilo del tesseramento. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’ACNove Stefani Consulting; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevata l’inosservanza da parte dell’ACNove Stefani Consulting del disposto di cui all’art. 42, comma 3 del Regolamento della L.N.D. che stabilisce che “le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo più di otto calciatori nella medesima stagione sportiva”; rilevato che la procedura seguita dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto per il diniego del tesseramento del calciatore Amal, appare corretta e conforme alle disposizioni regolamentari e che era onere della Società reclamante verificare l’avvenuta ratifica o meno di detto tesseramento e che, comunque, dagli accertamenti effettuati risulta che l’Ufficio competente avesse proceduto alla previa informativa dell’irregolarità; ritenuto ,pertanto, che il calciatore Amal non aveva titolo a partecipare all’incontro oggi preso in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società SSDARL ACNove Stefani Consulting; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’ACNove Stefani Consulting (art. 17,comma 5 C.G.S.) omolongadola c.s. : ACNove Stefani Consulting-Mussolente 0-3 - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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