COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 32 del 10/12/2015 –Squalifica fino al 30/6/2016 a carico del giocatore Pertile Francesco – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso F.C.D. Transvector Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 32 del 10/12/2015 –Squalifica fino al 30/6/2016 a carico del giocatore Pertile Francesco - Campionato di 2^ Categoria La Società F.C.D. Transvector ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 32 del 10/12/2015 con la quale infliggeva la seguente sanzione : - squalifica fino al 30/6/2016 a carico del calciatore Pertile Francesco : “per avere usato violenza contro un sostenitore della squadra avversaria, scavalcando la recinzione del campo da gioco al termine della partita, anziché fare rientro immediato allo spogliatoio insieme alla squadra ed ai dirigenti, tant’é che sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dal F.C.D. Transvector; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, assistito dall’Avv. Leonardo Rebecchi; sentito personalmente l’arbitro che confermando il proprio referto ha escluso che durante lo svolgimento della gara, nella tribuna si fossero verificati fatti violenti e comportamenti non ortodossi da parte di spettatori; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. non essendo ammissibile avanti a questa Corte l’assunzione o l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali; considerato in ogni caso che, anche a ritenere plausibile la ricostruzione proposta dal Pertile, secondo cui la sua reazione sarebbe stata determinata dall’intento di difendere il padre, presente in tribuna, da una pretesa aggressione da parte di un altro spettatore, questo non può costituire un’esimente tale da rendere incongrua la sanzione comminata dal Giudice di primo grado a fronte del grave comportamento tenuto dal calciatore Pertile P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla F.C.D. Transvector; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2016 a carico del giocatore Pertile Francesco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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