COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Due Monti Montegalda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 23/12/2015 – Applicazione art. 17/1 C.G.S.- gara Femminile Bassano 2015 – Due Monti del 20/12/2015 – Divisione Femminile – Camp. Reg.le di Serie “C”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 Del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Due Monti Montegalda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del 23/12/2015 – Applicazione art. 17/1 C.G.S.- gara Femminile Bassano 2015 – Due Monti del 20/12/2015 – Divisione Femminile – Camp. Reg.le di Serie “C” La Società A.C.D. Due Monti Montegalda ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato del C.R. Veneto n. 50 del 23/12/2015, con la quale infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara indicata in oggetto : “si è rilevato dal Rapporto Arbitrale che la gara in oggetto veniva sospesa al 7º del secondo tempo a seguito di un infortunio di gioco occorso alla giocatrice Boscarello Gloria (Due Monti) che necessitava dell'intervento dell'ambulanza. Il gioco non veniva ripreso per volontà della squadra e della società Due Monti, nonostante l'Arbitro ritenesse sussistessero le condizioni per il suo proseguimento. Tenuto conto che un infortunio, anche in presenza di ambulanza, non costituisce causa di “forza maggiore”. Il Giudice Sportivo ha deliberato di : comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla società Due Monti con il risultato di : Femminile Bassano - Due Monti 3 – 0”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il ricorso proposto dalla Società Due Monti; esaminata la documentazione ufficiale in atti nonché la dichiarazione del presidente della squadra avversaria A.S.D. Bassano Femminile allegata al reclamo della Società Due Monti, con cui il predetto presidente conferma la disponibilità già da allora manifestata di non proseguire la gara; che tale dichiarazione appare particolarmente significativa anche in considerazione del fatto che il provvedimento impugnato era del tutto favorevole all’ASD Bassano Femminile, avendo il Giudice di prime cure disposto la vittoria a tavolino della partita; sentito personalmente l’arbitro, che ha illustrato la dinamica dell’infortunio e tutte le vicende successive; considerato che l’incidente occorso alla calciatrice Boscarello, nella stessa descrizione del direttore di gara appariva particolarmente grave, tanto che l’infortunata, colpita alla nuca dal portiere avversario in un normale scontro di gioco, è rimasta a terra fino all’arrivo dell’ambulanza assolutamente incapace di qualsiasi movimento; ritenuto che quanto sopra possa verosimilmente aver provocato in tutte le partecipanti all’incontro un fortissimo impatto emotivo, tale da costituire una circostanza di carattere eccezionale, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 4, ultimo capoverso del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società dall’ASD Due Monti Montegalda; - di disporre la ripetizione della gara indicata in oggetto, in data da stabilirsi dalla Divisione Regionale di Calcio Femminile; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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