DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 18/11/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO UNION ARZIGNANOCHIAMPO – SAN MARINO CALCIO S. L.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 18/11/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
UNION ARZIGNANOCHIAMPO - SAN MARINO CALCIO S. L. Il Giudice Sportivo, - rilevato che la Società Union Arzignanochiampo ha trasmesso a mezzo fax il preannuncio di reclamo relativo alla gara in epigrafe, soltanto in data 3 novembre 2015 alle ore 15.44; - tenuto conto che l'art.29 comma 4 del CGS prevede che il reclamo deve essere preannunziato antro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara a cui si riferisce: PQM Delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Union Arzignanochiampo - San Marino 1-2; 3) di addebitare sul conto della società Union Arzignanochiampo la tassa di reclamo.