DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 25/11/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO – SAMMAURESE A.S.D.

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 25/11/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO - SAMMAURESE A.S.D. Il Giudice sportivo, Esaminato il reclamo trasmesso dalla Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio con cui si deduceva che "il cambio effettuato dalla società Ribelle n. 7 con n. 18 elude la presenza in campo dei 4 under obbligatoria"; Viste le controdeduzioni della A.S.D Sammaurese al reclamo in questione, con cui la stessa eccepiva: - di aver rispettato gli obblighi in merito alla presenza in campo di calciatori cc.dd. under; - di aver indicato nella lista della propria squadra il calciatore Rondinelli Gianfranco (nato il 24/06/1989) con il numero 7 e il calciatore Behhya Ayour (nato il 16/01/1996) con il numero 8; - che, per mero errore materiale, i numeri assegnati ai due calciatori venivano invertiti e che l'arbitro, avvedutosene in occasione del riconoscimento precedente alla gara, segnava sulla distinta calciatori, l'inversione mediante "due frecce" in corrispondenza dei numeri 7 e 8; - che la reclamante avrebbe depositato "un elenco dei calciatori partecipanti alla gara palesemente diverso da quello asseverato dal Direttore di Gara… giacché mancante delle frecce di inversione … ciò nell'esclusivo intento, palesemente doloso di ingenerare errore nell'On.le Giudice Sportivo adito"; - che la distinta dei calciatori ammoniti e delle sostituzioni prodotta dalla stessa reclamante comprova la suddetta inversione dei numeri di maglie laddove risultano ammonito il calciatore Benhya con il n. 8 e sostituito il calciatore Rondinelli con il n. 7; - che il reclamo sarebbe infondato e che la reclamante andrebbe condannata ai sensi dell'art. 16 per lite temeraria. Vista altresì la memoria datata 27 settembre 2015 con cui la Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio eccepiva la mancata comunicazione in proprio favore dell'inversione del numero di maglie sopra citato, nonché esprimeva perplessità circa l'operato dell'arbitro. Vista la relazione della Procura Federale, incaricata di svolgere gli accertamenti del caso, con cui la medesima rileva che "risulta provato documentalmente (anche con rilievi fotografici) che non vi fu alcuna violazione dell'obbligo di schieramento degli under da parte della Società Sammaurese" e che "il tutto nasce dalla inesattezza della compilazione della distinta di gara da parte della Società Sammaurese.Considerato che firmatario della distinta di gara è il dirigente accompagnatore della Società Sammaurese, Vasini Sergio, il quale è quindi - anche ai sensi dell'art. 61 NOIF - soggetto responsabile della relativa compilazione e consegna all'arbitro. P.Q.M. 1) rigetta il reclamo per quanto di ragione; 2) omologa la gara Virtus Castelfranco Sammaurese del 20 settembre 2015 conclusasi con il punteggio di 1-1; 3) addebita sul conto della società Virtus Castelfranco la tassa del reclamo; 4) irroga la sanzione dell'ammonizione con diffida al dirigente Vasini Sergio, società Sammaurese per aver erroneamente compilato la distinta di gara della medesima società con riferimento alla gara in oggetto; 5) irroga la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 alla società Sammaurese per responsabilità oggettiva per l'operato del proprio dirigente ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.
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