DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 10/12/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FONDI CALCIO S.R.L. – TURRIS CALCIO A.S.D.

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 10/12/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO FONDI CALCIO S.R.L. - TURRIS CALCIO A.S.D. Il Giudice sportivo, Esaminato il reclamo trasmesso dalla A.P. Turris Calcio ASD a seguito di tempestivo preannuncio con il quale si deduceva la posizione irregolare dei calciatori POMPEI Alessio e D'AGOSTINO Stefano in quanto, secondo le prospettazioni della reclamante, il primo (con matricola 5905823) non sarebbe stato tesserato dalla Fondi Calcio s.r.l., risultando invece svincolato dalla società Frosinone Calcio s.r.l., e il secondo giacché non sarebbe risultato regolarmente tesserato per la Fondi Calcio s.r.l. non essendo alla data del tesseramento decorso il termine previsto dall'art. 114 co. 1 delle NOIF (30 giorni dalla disputa della sua ultima gara come professionista); Viste le controdeduzioni fatte pervenire dalla Fondi Calcio s.r.l. con cui si documenta che il calciatore POMPEI Alessio (matricola 4558883),nato il 25 gennaio 1995 a Velletri ed identificato dall'arbitro con carta di identità n. AU7591057 (allegata in copia), iscritto nella lista della gara in questione ma con altro numero di matricola, risultava tesserato con la predetta società sin dal 9 agosto 2014, dovendosi ritenere l'errata attribuzione del numero di matricola un mero errore materiale; Considerate anche sotto altro aspetto le controdeduzioni dalla Fondi Calcio s.r.l. secondo cui il calciatore D'AGOSTINO Stefano, matricola 3900991, sarebbe stato tesserato dalla predetta società il giorno 11 novembre 2015, vale a dire 31 giorni dopo l'ultima gara disputata dal medesimo con società professionistica (nella specie, la gara Messina - Matera del 11 ottobre 2015, valida per la Lega PRO Girone C); Visti i chiarimenti dell'Ufficio Tesseramento secondo il quale POMPEI Alessio, nato il 25 gennaio 1995, matricola 4558883, risulta tesserato dalla Fondi Calcio s.r.l. dal 9 agosto 2014 e D'AGOSTINO Stefano, nato il 3 luglio 1992, matricola 3900991, risulta tesserato dalla medesima società dal 11 novembre 2015; Viste le repliche alle controdeduzioni della Fondi Calcio s.r.l.; Osserva Il reclamo non è fondato. Entrambi i calciatori, dei quali la reclamante ha eccepito la posizione irregolare nella gara in questione, risultano regolarmente tesserati dalla Fondi Calcio s.r.l. alla rispettiva data di svolgimento. In particolare, deve ritenersi che abbia preso parte alla gara il calciatore POMPEI Alessio, nato il 25 gennaio 1995, matricola 4558883,regolarmente tesserato appunto dalla reclamata, e non POMPEI Alessio, nato il 20 gennaio 1995, matricola 5905823. In tal senso depone inequivocabilmente il numero della carta di identità indicato nella lista della Fondi Calcio s.r.l. ai fini del riconoscimento prima della gara, appunto appartenente al calciatore tesserato dalla medesima. D'altra parte, quanto alla posizione del calciatore D'AGOSTINO Stefano, lo stesso risulta tesserato dalla medesima società dall’ 11 novembre 2015, dunque oltre il termine minimo previsto dall'art. 114 co. 1 delle NOIF (31 giorni dal 11 ottobre 2015). P.Q.M. Delibera: 1) Di respingere il reclamo proposto dall'AP Turris Calcio ASD ed omologa la gara Fondi Calcio s.r.l. - A.P. Turris Calcio ASD del 15 novembre 2015 con il risultato di 5 -1. 2) Di addebitare la tassa di reclamo.
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