DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°81 del 23/12/2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LANUSEI CALCIO – CALCIO SAN CESAREO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°81 del 23/12/2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
LANUSEI CALCIO - CALCIO SAN CESAREO Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società San Cesareo Calcio; OSSERVA - il reclamo è pervenuto presso la Segreteria del Giudice Sportivo in data 11/12/2015 tramite raccomandata inviata il 10/12/2015, pertanto tardivamente secondo quanto previsto dall'art.29 comma 4 lett.b) del CGS. Ciò nonostante, sulla base dei poteri di ufficio di questo Giudice Sportivo, questi ha richiesto all'Ufficio Tesseramento della LND la posizione del calciatore Milicevic Ivan, che è risultato essere regolarmente tesserato con la Società Lanusei a decorrere dal 5/12/2015. PQM Delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Lanusei - San Cesareo 0-0 3) di addebitare sul conto della società San Cesareo Calcio la tassa di reclamo.