COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ NUOVA SANTEGIDIESE 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA SANTEGIDIESE 1948 – CASTELNUOVO VOMANO DISPUTATA IL 17.1.16 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°32 DEL 21.1.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ NUOVA SANTEGIDIESE 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA SANTEGIDIESE 1948 – CASTELNUOVO VOMANO DISPUTATA IL 17.1.16 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°32 DEL 21.1.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Nuova Santegidiese 1948 ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S.: “ …. Per gravi intemperanze e minacce da parte di propri sostenitori a fine gara, nei confronti dell'arbitro che veniva colpito sul viso da una bottiglietta di plastica lanciata da un proprio sostenitore, senza conseguenze. Il direttore di gara era costretto a richiedere l'intervento dei CC. per abbandonare il campo …. ”. Ha dedotto l’appellante l’estraneità ai fatti, in quanto non è rispondente al vero né la circostanza che il direttore di gara sarebbe stato attinto da un bottiglietta di plastica, né quella che sarebbe stato necessario l’intervento dei Carabinieri per consentirgli di abbandonare il campo. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non è suffragata da alcuna prova, mentre il comportamento violento e minaccioso tenuto dai sostenitori della Nuova Santegidiese risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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