COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ NERETO F.C 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA NERETO – SANNICOLESE DISPUTATA IL 20.12.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°29 DEL 23.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 11/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ NERETO F.C 1914 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA NERETO – SANNICOLESE DISPUTATA IL 20.12.15 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°29 DEL 23.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Nereto ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “ …. Perché, nel corso della gara, un proprio sostenitore, dopo aver scavalcato la recinzione dell'impianto sportivo, entrava nel terreno di gioco e cercava di aggredire l'arbitro minacciandolo, venendo trattenuto da un dirigente della squadra locale. A fine gara, propri sostenitori lanciavano oggetti in campo all'indirizzo dell'arbitro, senza colpirlo, e lo attingevano con sputi. Sanzione ridotta per fattiva collaborazione di proprio dirigente …. ”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il solitario invasore era stato prontamente bloccato, mentre il direttore di gara, adeguatamente assistito dalla dirigenza, era rientrato tranquillamente nello spogliatoio ed era stato fatto oggetto solo di contestazioni verbali dalla tribuna. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve essere integralmente confermata, siccome congrua ed adeguata ai comportamenti censurati, tenuto conto che la fattiva collaborazione della società è stata adeguatamente considerata dal primo giudice che, proprio per tale ragione, ha contenuto l’ammenda. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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