COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 dell’ 10/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL CU. 66 DEL 20.01.2016

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 dell’ 10/2/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL CU. 66 DEL 20.01.2016 Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 66 del 20.01.2016; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Rizieri Ferrante, assistito dall’Avv. Maurizio Mitolo; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori VITALE ANTONIO, COSENTINO GIACOMO e CRESCI LUIGI in riferimento alla condotta agli stessi ascritta, che è lecito qualificare aggressiva e intimidatoria ma non preordinatamente violenta, nonché della A.S.D. VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 per non aver questa fattivamente collaborato al mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie alla prosecuzione della gara; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso e in sede di audizione attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, il D.G. abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato la natura dell’aggressione patita prima dal giocatore VITALE ANTONIO, che al momento della sua comminata espulsione lo avvicinava strattonandolo sino a fargli cadere il cartellino che aveva in mano, poi dal calciatore COSENTINO GIACOMO che successivamente lo sospingeva da tergo con il petto ingiuriandolo e da ultimo dal capitano CRESCI LUIGI che gli rivolgeva espressioni offensive; Acclarato, sempre in virtù di quanto dall’Arbitro, a mezzo supplemento di rapporto prima e in corso di deposizione poi, inequivocabilmente chiarito, come, in ragione del veemente e minaccioso atteggiamento da tutti i tesserati della A.S.D. VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 reiteratamente tenuto, fossero venute meno le condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell’incontro; Accertato, ancora e più in dettaglio, come il D.G., trovatosi nella pratica impossibilità di gestire la situazione, si fosse rivolto ai Dirigenti della A.S.D. FUTSAL MARSICO presenti sul terreno di gioco, al fine di ricevere aiuto per ristabilire la calma; Osservato, come essendo risultato vano ogni tentativo di sedare il minaccioso comportamento dei tesserati della ricorrente Società, il D.G. in quel momento sospinto verso la rete di recinzione, con le spalle rivolte al campo e protetto solo dai giocatori del Sodalizio ospitante, disposta una prima volta la sospensione temporanea della gara, verificata l’insussistenza di condizioni utili ad assicurarne la prosecuzione, dopo qualche minuto e senza poter fisicamente raggiungere i capitani delle squadre per comunicare loro le decisione assunta, avesse emesso triplice fischio, decretandone la fine anticipata; Attestato il corretto operato dell’Arbitro che, in ragione di quanto accaduto e preso atto come le intemperanze di alcuni calciatori fossero degenerate sino a creare, pur in assenza di consumate violenze, una situazione di pericolo, constatata l’impossibilità di far proseguire regolarmente la partita, ne aveva, al fine di tutelare la propria incolumità disposto, nel rispetto delle norme regolamentari, la definitiva sospensione; Accertata, in definitiva, la responsabilità della A.S.D. VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 in riferimento alle dedotte circostanze per non aver questa fattivamente e concretamente collaborato al mantenimento prima e ripristino poi, delle condizioni di sicurezza necessarie alla regolare prosecuzione della partita; Verificato come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata non valga a riconoscere un intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità nella condotta del calciatore COSENTINO GIACOMO che è appropriato qualificare soltanto aggressivo ed intimidatorio e consenta a questo Collegio di procedere ad una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta; Considerato, da ultimo, come in assenza di recidiva specifica questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritenga di poter ridurre l’entità dell’ammenda in danno del reclamante Sodalizio irrogata, perché eccessivamente afflittiva; P.Q.M. in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 66 del 20.01.2016 così delibera: riduce a 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore COSENTINO GIACOMO inflitta; riduce ad € 100,00 l’ammenda ad A.S.D. VIRTUS LAURIA CALCIO A 5 comminata; conferma per il resto le decisioni del G.S.; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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