COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del C.R. Veneto del 20/1/2016 – Omologazione gara Sona M.Mazza‐Garda del 10/1/2016 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C. Garda Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 55 del C.R. Veneto del 20/1/2016 – Omologazione gara Sona M.Mazza‐Garda del 10/1/2016 – Campionato di Promozione La Società A.C. Garda ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 55 del 20/1/2016, con la quale respingeva il reclamo di primo grado presentato dalla stessa, vertente sulla presunta posizione irregolare del giocatore Cipriani Andrea e provvedeva a omologarla con il risultato acquisito in campo a favore della squadra Sona M. Mazza. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Garda; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società Garda, assistito dall’Avv. Stefano Vitale; vista la relazione dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto la Corte, ritenuto che preliminare ad ogni ulteriore decisione appare la determinazione del momento a partire dal quale il trasferimento da parte della Società Garda del calciatore Cipriani Andrea in favore della Società Sona M. Mazza ed il relativo tesseramento ad opera di quest’ultima devono considerarsi efficaci; visto l’Art. 30, comma 16 e comma 18 lettera b) del C.G.S.; ritenuta, conseguentemente, la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ‐ per la definizione della posizione di trasferimento e tesseramento del calciatore Cipriani Andrea, rimette il procedimento a detto Tribunale per la decisione sulla questione preliminare. Riserva all’esito ogni ulteriore determinazione, ivi comprese le eventuali segnalazioni alla Procura Federale, ove emergesse, la partecipazione del calciatore Cipriani Andrea a gare del campionato di competenza in posizione irregolare.
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