COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Curtarolese 97 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del C.R. Veneto del 27/1/2016 ‐ Squalifica per cinque giornate giocatore Anselmi Manuel ‐ Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Curtarolese 97 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del C.R. Veneto del 27/1/2016 ‐ Squalifica per cinque giornate giocatore Anselmi Manuel ‐ Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Curtarolese 97 ha presentato ricorso avverso la delibere del Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 57 del 27/1/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Anselmi Manuel : “Riferisce l'Arbitro che il giocatore, a gioco fermo e in altra zona da dove doveva essere battuta una punizione, colpiva con un pugno al volto un avversario con apprezzabile intensità, così da procurargli dolore. Lo stesso, nella situazione di concitazione, seguita al comportamento indicato, colpiva con un gomito al volto altro avversario, provocandogli sanguinamento dalla bocca. L'Arbitro dubita della volontarietà di questo gesto. La fase di concitazione ha determinato ritardo di cinque minuti nella ripresa del gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Curtarolese 97; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, l’episodio oggetto del presente giudizio, per cui appare equa l’adozione della squalifica per cinque giornate; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società ASD Curtarolese 97; ‐ di confermare la sanzione della squalifica fino per cinque giornate a carico del giocatore Anselmi Manuel; ‐ di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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