COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Sustinenza Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2016 ‐ Squalifica per otto giornate giocatore De Bianchi Andrea ‐ Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Sustinenza Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2016 ‐ Squalifica per otto giornate giocatore De Bianchi Andrea ‐ Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Sustinenza Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 20/1/2016 con la quale infliggeva la squalifica per otto giornate a carico del calciatore De Bianchi Andrea : “per essere entrato correndo sul terreno di gioco, in qualità di giocatore di riserva, aver raggiunto il direttore di gara ed averlo tirato per il braccio, provocandogli dolore e per comportamento offensivo nei confronti del medesimo. Alla notifica del provvedimento di espulsione il giocatore reiterava la condotta. Il provvedimento viene assunto ai sensi dell’art. 19, IV comma C.G.S.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il ricorso dell’A.S.D. Sustinenza, trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di Verona; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua rispetto ai fatti addebitati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; constatato che non sono emersi nuovi elementi atti a modificare i provvedimenti impugnati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Sustinenza Calcio; ‐ di confermare la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del giocatore Bianchi Andrea; ‐ di introitare la somma di € 78,00 quale acconto versato per la tassa reclamo e di disporre l’addebito della differenza dovuta nella misura di € 52,00.‐ (€ 130 – 78,00 = 52,00).
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