COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. A.C. Grancona 1969 Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 34 del 27/1/2016 ‐ Squalifica per sei giornate giocatore Ventura Perez Roberto ‐ Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. A.C. Grancona 1969 Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 34 del 27/1/2016 ‐ Squalifica per sei giornate giocatore Ventura Perez Roberto ‐ Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. A.C. Grancona 1969 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 34 del 27/1/2016 con la quale infliggeva la squalifica per sei giornate a carico del calciatore Ventura Perez Roberto : “espulso per aver colpito con uno sputo al volto di un avversario venendo alle mani con lo stesso e successivamente per avere rivolto all’arbitro una frase irriguardosa”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. A.C. Grancona 1969; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado appare equa in relazione alla condotta tenuta dal giocatore oggetto del reclamo; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; constatato che non sono emersi nuovi elementi atti a modificare i provvedimenti impugnati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. A.C. Grancona 1969; ‐ di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Ventura Perez Roberto; ‐ di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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