COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Giorgione Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 della Delegazione Distrettuale di Bassano del 20/1/2016 – Squalifica fino al 30/6/2017 giocatore Serban Laurentiu Tiber; Squalifica fino al 30/6/2016 giocatore Marani Robson Angelo – Divisione Calcio a Cinque Campionato Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Del 10/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Giorgione Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 della Delegazione Distrettuale di Bassano del 20/1/2016 – Squalifica fino al 30/6/2017 giocatore Serban Laurentiu Tiber; Squalifica fino al 30/6/2016 giocatore Marani Robson Angelo – Divisione Calcio a Cinque Campionato Serie “D” La Società A.S.D. Futsal Giorgione ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distretuale di Bassano e pubblicate nel Comunicato n. 37 del 20/1/2016, con la quale infliggeva le seguenti sanzioni : ‐ Squalifica fino al 30/6/2017 a carico del giocatore Serban Laurentiu Tiber : “perchè affrontava l'arbitro con fare minaccioso appoggiando la sua fronte contro lo stesso in segno evidente di minaccia; alla notifica dell'espulsione, molto imbestialito, spingeva l'arbitro con forza a due mani per ben tre volte facendolo indietreggiare e nel contempo lo offendeva con frasi oltraggiose. Il giocatore abbandonava il campo soltanto grazie all'intervento di un dirigente”, ‐ Squalifica fino al 30/6/2016 giocatore Marani Robson Angelo : “perché durante una protesta collettiva, assieme ad altri giocatori accerchiava l'arbitro, gli appoggiava le mani al petto e continuava ad offenderlo battendogli la mano sulla spalla. Uscito dal terreno di giuoco, si portava in tribuna e continuava ad offendere l’arbitro per il resto della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Futsal Giorgione; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il giocatore Marani Robson Angelo assistito dall’Avv. Leonardo Rebecchi delegato a rappresentare la Società ricorrente, come da documentazione in atti; sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha confermato i contenuti del referto di gara; ritenuto che la sanzione applicabile a fronte delle complessive condotte ascritte al calciatore Marani debba essere rimodulata nella squalifica fino al 27 marzo 2016; ritenuto, altresì, per quanto riguarda la posizione del calciatore Serban, che la sanzione applicabile a fronte delle complessive condotte ascrittegli debba essere rideterminata nella squalifica fino al 31 ottobre 2016 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐ di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ASD Futsal Giorgione; ‐ di ridurre la sanzione della squalifica fino al 31/10/2016 a carico del giocatore Serban Laurentiu Tiber; ‐ di ridurre la sanzione della squalifica fino al 27/3/2016 a carico del giocatore Marani Robson Angelo; ‐ poiché il ricorso è parzialmente accolto, la tassa di reclamo non è dovuta
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