CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 10/02/2016 – Procura Generale dello Sport CONI – Procura Federale Federazione Italiana Tennis/Daniele Bracciali/Potito Starace Daniele Bracciali/Federazione Italiana Tennis

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 10/02/2016 – Procura Generale dello Sport CONI - Procura Federale Federazione Italiana Tennis/Daniele Bracciali/Potito Starace Daniele Bracciali/Federazione Italiana Tennis IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo - Relatore Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE - nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2015, presentato, in data 28 ottobre 2015, dal sig. Daniele Bracciali, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Amadio e Filippo Cocco, contro la Federazione Italiana Tennis, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Mauro Orlandi e dall’avv. prof. Massimo Proto, e nei confronti del sig. Potito Starace, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Chiappero e dall’avv. Luigi Giuliano; - nonché, nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2015, presentato, in data 6 novembre 2015, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI - rappresentata dal Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e dal Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo – dalla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis - rappresentata dal procuratore Federale, avv. Filippo Bonomonte, e dal Procuratore aggiunto, avv. Guido Cipriani, contro il sig. Daniele Bracciali, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Amadio e Filippo Cocco, il sig. Potito Starace, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Chiappero e dall’avv. Luigi Giuliano, nonché nei confronti della la Federazione Italiana Tennis (FIT), non costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Mauro Orlandi e dall’avv. prof. Massimo Proto, entrambi vertenti sull’impugnazione della decisione n. 16/2015 della Corte Federale di Appello della federazione Italiana Tennis pubblicata in data 10 ottobre 2015; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 16 dicembre 2015, gli avvocati Alberto Amadio e Filippo Cocco per il sig. Daniele Bracciali; gli avvocati, prof. Mauro Orlandi e prof. Massimo Proto per la Federazione Italiana Tennis; gli avvocati Luigi Chiappero e Simone Maina, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Giuliano, per il sig. Potito Starace; il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport; l’avv. Filippo Bonomonte e l’avv. Guido Cipriani per la Procura Federale FIT; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Massimo Zaccheo; Ritenuto in fatto In seguito alla pubblicazione avvenuta il 15.10.2014 su alcuni quotidiani a tiratura nazionale, nei quali si dava notizia che la Procura della Repubblica di Cremona stava procedendo nei confronti di alcuni tennisti che avrebbero alterato l’esito dei propri incontri agonistici con la finalità di ottenere un illecito guadagno mediante le scommesse, il Procuratore Federale della FIT, dopo aver aperto un fascicolo di indagine, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento delle indagini, domandava al Procuratore della Repubblica di Cremona, dott. De Martino, gli atti dell’indagine penale, che quest’ultimo provvedeva a comunicargli. A seguito di sospensione cautelare dei due incolpati, il Procuratore Federale della FIT, dopo aver contestato ai tesserati Daniele Bracciali e Potito Starace, con atto di deferimento ex artt. 92 e 112, comma 4, del Regolamento di Giustizia della FIT (di seguito: RG), la violazione degli artt. 1 e 10, commi 1 e 2, del Regolamento medesimo, chiedeva ed otteneva la radiazione dei due tesserati, nonché una sanzione pecuniaria di € 40.000,00 per Daniele Bracciali e di € 20.000,00 per Potito Starace. Entrambi i tesserati proponevano ricorso alla Corte di Appello Federale. Quest’ultima, ad esito del giudizio di secondo grado, proscioglieva i ricorrenti dalla contestazione di illecito sportivo e condannava il solo Daniele Bracciali, per violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della FIT, all’inibizione di mesi dodici, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento cautelare di sospensione adottato dal Tribunale Federale in data 11.2.2015, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00. In data 28 ottobre 2015 il Sig. Daniele Bracciali proponeva ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello della FIT n.16/2015, formulando le seguenti conclusioni”: – dichiarare l’intervenuta estinzione del procedimento ex. art. 103 Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis, e/o art. 38 Codice di Giustizia Sportiva CONI, per mancata osservanza dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado da parte del Tribunale Federale, con ogni provvedimento conseguente e/o del caso; - in via subordinata, nel merito, dichiarare l’estinzione dell’infrazione disciplinare ascritta dalla Corte Federale di Appello al Sig. Daniele Bracciali di cui all’art. 1 Regolamento di Giustizia FIT, per intervenuta prescrizione ex art. 47 e 48 del Regolamento di Giustizia vigente all’epoca dei fatti disciplinarmente rilevanti, con ogni provvedimento conseguente e/o del caso”. In data 6 novembre 2015, il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, il Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis, avv. Filippo Bonomonte e il Procuratore aggiunto della Federazione Italiana Tennis, avv. Guido Cipriani (di seguito: i Procuratori) presentavano autonomamente ricorso, formulando le seguenti conclusioni: “in via principale, accogliere la presente impugnazione e per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in integrale riforma della decisione impugnata, emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIT n. 16/2015 pubblicata il 10.10.2015 nei confronti del sig. Daniele Bracciali e del sig. Potito Starace, decidere la controversia senza rinvio e quindi condannare il sig. Daniele Bracciali alla sanzione della radiazione oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria di € 40.000,00 (ridotta a 20.000,00 in virtù dell’adempimento immediato) e il sig. Potito Starace alla radiazione oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la contestata violazione degli artt. 1, commi 1 e 2 e 10, RG della FIT, conformemente a quanto già deciso dal Tribunale Federale della FIT (con decisione pubblicata in data 6 agosto 2015) ovvero alla sanzione che codesto ecc.mo Collegio riterrà congrua; in via subordinata, accogliere la presente impugnazione e per l’effetto, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, rinviare all’organo che ha emesso la decisione impugnata, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione sopra articolati.” In data 13 novembre 2015 i Procuratori presentavano una ulteriore memoria difensiva formulando le seguenti conclusioni: “in via principale, accogliere l’impugnazione autonomamente promossa dai sottoscritti e per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in integrale riforma della decisione impugnata, emessa dalla Corte Federale d’Appello della FIT n. 16/2015, pubblicata il 10.10.2015 nei confronti del sig. Daniele Bracciali e del sig. Potito Starace, decidere la controversia senza rinvio e quindi condannare il sig. Daniele Bracciali alla sanzione della radiazione oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria di € 40.000,00 (ridotta a 20.000,00 in virtù dell’adempimento immediato) e il sig. Potito Starace alla sanzione della radiazione oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la contestata violazione degli artt. 1, commi 1 e 2 e 10, RG della FIT, conformemente a quanto già deciso dal Tribunale Federale della FIT (con decisione pubblicata in data 6 agosto 2015) ovvero alla sanzione che codesto ecc.mo Collegio riterrà congrua; in via subordinata, accogliere l’impugnazione dei sottoscritti e per l’effetto, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, rinviare all’organo che ha emesso la decisione impugnata, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione sopra articolati.” In data 16 novembre 2015, con memoria di costituzione con ricorso incidentale si costituiva la Federazione Italiana Tennis (FIT), rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare il ricorso del sig. Daniele Bracciali siccome inammissibile e comunque infondato; 2) in via incidentale, riformare la sentenza impugnata e, non essendo, necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito; in linea subordinata, riformare la sentenza impugnata e rinviare la causa alla Corte Federale di Appello della FIT perché la decida nel merito, enunciando il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi”. Sempre in data 16 novembre 2015 si costituiva anche Potito Storace, chiedendo al Collegio: ”in via preliminare: inammissibilità e/o l’irricevibilità del ricorso presentato dalla Procura nei confronti di Potito Storace, con tutto ciò che ne consegue; nel merito: voglia dichiarare inammissibile o, in ogni caso, manifestamente infondato il primo motivo di ricorso dedotto dalla Procura”; In data 4 dicembre 2015 il sig. Bracciali depositava una nuova memoria difensiva ex art. 60, comma 4, CGS, chiedendo al Collegio di rigettare l’impugnazione incidentale proposta dalla FIT con memoria di costituzione ex art. 60 CGS con ricorso incidentale in data 16.11.2015 “perché inammissibile in quanto tardivamente proposta, e/o comunque irricevibile per mancato versamento del contributo di giustizia, e/o comunque inammissibile e/o infondata ai sensi dell’art. 54, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, ed altresì rigettata la impugnazione proposta da Procura Generale dello Sport unitamente a Procura Federale della Federazione Italiana Tennis con ricorso presentato in data 06.11.2015 perché inammissibile e/o comunque infondata ai sensi dell’art. 54, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in accoglimento del ricorso proposto in data 06.11.2015 e pertanto in riforma della Decisione n. 16/2015 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tennis emessa, comunicata e pubblicata in data 10.10.2015, - dichiarare l’intervenuta estinzione del procedimento ex. art. 103 Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis e/o art. 38 Codice di Giustizia Coni per mancata osservanza dei termini per la pronuncia della decisione di primo grado da parte del Tribunale Federale della Federazione Italiana Tennis, con ogni provvedimento conseguente e /o del caso”. Sempre in data 4 dicembre 2015 il sig. Starace depositava una ulteriore memoria difensiva ribandendo le conclusioni già rassegnate con la memoria di costituzione in data 16.11.2015 e chiedendo, altresì, al Collegio “di dichiarare l’inammissibilità (anche) del ricorso incidentale FIT e, per l’effetto, confermare la decisione”. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 16 dicembre 2015. Considerato in diritto 1. Ritiene preliminarmente il Collegio che i ricorsi proposti da Bracciali e dalle Procure debbano essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva. 2. Con il primo motivo il sig. Bracciali lamenta l’omessa declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare per mancato rispetto dei termini per la pronuncia di primo grado da parte della Corte Federale d’Appello. Osserva al riguardo il ricorrente che, sin dall’udienza di discussione del procedimento di primo grado, tenutasi il 23 luglio 2015, era stata sollevata la questione che, dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, esercitata dalla Procura Federale con atto di deferimento del 13 aprile 2015, al giorno dell’udienza di discussione, tenutasi il 23 luglio 2015, era già decorso un periodo di tempo superiore a 90 giorni indicato dall’art. 103 Regolamento di Giustizia. Il motivo è infondato. Il primo comma dell’art.103 RG indica in 90 giorni il termine per la pronuncia della decisione di primo grado, decorrente dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Il quinto comma del medesimo art. 103 RG prevede la sospensione del corso dei termini se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore. Il Tribunale Federale ha pronunciato in data 6 agosto 2015 un'unica decisione recante n. 46/15 nei confronti dei sigg. Bracciali e Starace a seguito di un unico procedimento disciplinare, recante n. 74/15. Come è noto i procedimenti contro più persone, se connessi per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposti davanti allo stesso giudice, per essere decisi nello stesso processo. Da quanto precede discende che i rinvii richiesti nel corso del giudizio di primo grado, e documentati con puntualità nella decisione della Corte Federale d’Appello, hanno giovato ad entrambi gli incolpati, restando del tutto irrilevante la circostanza che il legale richiedente sia riferibile ad uno soltanto dei medesimi. Ne deriva che il termine di 90 giorni, previsto per la pronuncia della decisione di primo grado, non era ancora spirato per effetto delle cause di sospensione disciplinate dal quinto comma dell’art. 103 RG, di cui riferisce puntualmente la decisione della Corte Federale d’Appello. Né ha fondamento l’argomento sollevato dalla difesa del Bracciali sullo slittamento di udienza, secondo il quale il rinvio del procedimento non sarebbe avvenuto su richiesta del difensore dell’incolpato, ma conseguentemente ad una determinazione del Tribunale assunta a seguito del rilievo, da parte della difesa dell’incolpato, di violazione del proprio diritto di difesa, compresso da un’ingiustificata abbreviazione dei termini di comparizione alla prima seduta del procedimento disciplinare. La sentenza della Corte Federale d’Appello riferisce in fatto che il differimento dell’udienza fu conseguenza diretta di una istanza dell’avvocato Chiappero. Ne discende che, a norma del quinto comma dell’art. 103 RG, si è verificata anche in questo caso la sospensione del corso dei termini su richiesta del difensore. Quanto al secondo motivo di ricorso, che ha ad oggetto la prescrizione ex artt. 47 e 48 RG delle infrazioni disciplinari, il motivo è inammissibile essendo stato sollevato per la prima volta davanti a questo Collegio; in ogni caso il motivo sarebbe comunque infondato per le ragioni che verranno esposte a proposito dei motivi proposti in via autonoma dai Procuratori avverso la decisione della Corte Federale d’Appello. 3. Con riguardo alle domande proposte dai Procuratori aventi ad oggetto, in primo luogo, la richiesta di radiazione per entrambi gli incolpati nonché il pagamento della somma di €. 40.000,00 per il sig. Bracciali e della somma di €. 20.000,00 per il sig. Starace, senza o con rinvio alla Corte Federale d’Appello, appare necessario affrontare innanzitutto il tema della devoluzione alla cognizione di questo Collegio di una sentenza di assoluzione pronunciata in appello a seguito di una condanna di radiazione. Secondo il sig. Starace l'impugnazione non sarebbe ammessa, ai sensi dell'art. 54 C.G.S., che limita la medesima soltanto alle decisioni che abbiano fissato una sanzione superiore a novanta giorni. La intervenuta sentenza di assoluzione renderebbe, di riflesso, inammissibile l’impugnazione. L'argomento, che si fonda sulla interpretazione meramente letterale degli artt. 54 CGS e 12 bis dello Statuto del CONI, non regge di fronte ad una interpretazione sistematica e funzionale delle norme in esame. La ratio complessiva della riforma, che ha istituito tra l'altro il Collegio di Garanzia dello Sport è, sul punto, quella di evitare che l'organo "di legittimità" della giustizia sportiva si occupi di controversie c.d. "bagatellari", cioè relative - in riferimento ai procedimenti disciplinari - a fatti di lievissima entità, per i quali è sufficiente la definizione della giustizia endofederale. La "ratio legis" è, ad avviso del Collegio, quella di consentire il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia allorché la "controversia", cui l'art. 12 bis Statuto CONI si riferisce, abbia il connotato della gravità, ed allorché in "ambito endofederale" - come sempre indica l'art. 12 bis - sia stata irrogata una sanzione superiore a novanta giorni. Non può essere, in altri termini, l'esito del solo giudizio di secondo grado a radicare o meno la competenza del Collegio di Garanzia: se così fosse, il sistema avrebbe introdotto una regola di non ricorribilità delle decisioni favorevoli all'incolpato, che ben esplicitamente, e non in via interpretativa, dovrebbe essere stabilita dalle norme e di cui invece non vi è traccia. Ed allora, escluso un principio implicito di non ricorribilità contro le decisioni favorevoli - di proscioglimento o di riduzione della sanzione sotto i limiti – l’argomento sollevato da Starace condurrebbe alla alterazione del principio del "giudice naturale" della legittimità sportiva, che potrebbe o meno conoscere della controversia non già per la sua oggettiva gravità, ma in rapporto alla eventuale ed incerta, caso per caso, decisione di secondo grado di mantenere o meno una condanna "sopra la soglia" temporale di durata. Ciò avrebbe conseguenze del tutto in contrasto con i principi della giustizia sportiva anche per altri aspetti: si pensi al caso di più tesserati deferiti per il medesimo fatto e con il medesimo capo di incolpazione, allorché per uno soltanto di loro la sentenza di secondo grado riduca "sotto soglia" la sanzione non riconoscendo una aggravante o attribuendo una attenuante (come è nel caso in esame). Per uno dei co-incolpati la decisione sarebbe definitiva mentre per l’altro il Collegio potrebbe essere adito dall’incolpato stesso (come è accaduto) o dalla Procura Generale o dalla Procura Federale (come è accaduto); sicché, in caso di annullamento del Collegio di Garanzia, l’annullamento della decisione di appello non avrebbe effetti sul tesserato assolto dalla medesima. 4. Dalla ammissibilità del ricorso presentato dalle Procure discende il tema centrale della controversia, che ha ad oggetto lo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva. Contrariamente a quanto indicato dalla Corte Federale di Appello, è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito. Il principio indicato deve trovare applicazione al caso in questione. Resta fermo che l’illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta preparatoria e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Di qui l’esigenza di un rinvio della vicenda alla Corte Federale di Appello. 5. Ne deriva sia l’accoglimento del ricorso proposto dai Procuratori, sia l’annullamento con rinvio della decisione impugnata. L’accoglimento del motivo proposto in via subordinata dai Procuratori avrebbe determinato, di riflesso, il rigetto del secondo motivo proposto dal sig. Bracciali (peraltro inammissibile) in ordine alla avvenuta prescrizione del capo di incolpazione, nonché il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dagli incolpati. Quanto al ricorso incidentale proposto dalla FIT, l’accoglimento del ricorso principale proposto dai Procuratori assorbe l’eccezione di inammissibilità del medesimo. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Rigetta il ricorso iscritto al R.G. 90/2015. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00 in favore della resistente FIT, oltre accessori di legge. Accoglie il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2015, annulla con rinvio la decisione impugnata e, per l’effetto, trasmette gli atti alla Corte Federale d’Appello per la rinnovazione del secondo grado di giudizio, applicando il principio di diritto, di cui in motivazione. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 dicembre 2015. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 10 febbraio 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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