COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 211. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. KONTA BARONE GUILHERME (CALCIATORE): ARTT. 1 BIS, COMMA 1; 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 6, N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 11 febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 211. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. KONTA BARONE GUILHERME (CALCIATORE): ARTT. 1 BIS, COMMA 1; 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMA 6, N.O.I.F. Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 settembre 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Alessandro Avagliano, in data 31 luglio 2015, prot. 1334/739, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: vista la propria precedente decisione, n. 205, con la quale erano stati disposti la sospensione ed il rinvio della trattazione del procedimento in esame. Alla prevista riunione (9 novembre 2015) è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente il sig. Konta Barone Guilherme, assistito dal proprio legale di fiducia, che ha sostenuto che il comportamento del proprio assistito sia stato immune da censure. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto mesi quattro di sospensione. Il difensore, depositando anche memoria scritta in tale senso, ha eccepito l’improcedibilità del deferimento, per sua intervenuta estinzione: a) ai sensi dell’art. 32 quinquies, comma 5, C.G.S., per mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, b) ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1, per l’inutile decorso di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare. Il Tribunale rileva che l’eccezione, di cui alla lettera a) del precedente capoverso. è infondata, poiché anche se, effettivamente, l’avviso non è stato materialmente ricevuto dall’odierno deferito ed è stato restituito al mittente il plico che lo conteneva. Tuttavia, agli atti, risulta che lo stesso plico è stato restituito alla Procura Federale mittente, per “compiuta giacenza”. Pertanto, la comunicazione va considerata regolarmente perfezionata. Anche l’eccezione, di cui alla precedente lettera b), è infondata. Va rilevato, al riguardo, che l’art. 34bis, comma 1, C.G.S., dispone che “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”. Il successivo comma 4, dello stesso articolo, dispone che: “Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”. Nel caso in esame, l’atto di deferimento è pervenuto al Comitato Regionale Campania della L.N.D. il 6 agosto 2015 ed è stato acquisito dalla Segreteria di questo Tribunale Federale il 3 settembre 2015. Nella stessa data è stato redatto e firmato l’atto di contestazione (a firma del Presidente del Tribunale), spedito poi al deferito con raccomandata postale A.R., in data 11 settembre 2015. La raccomandata è stata restituita dal competente Ufficio Postale, senza l’indicazione della motivazione del mancato recapito al destinatario; per la qual cosa, nella riunione del 28 settembre 2015, il Collegio, con l’assenso del rappresentante della Procura Federale, decideva di rinviare la riunione al successivo 9 novembre 2015, al fine di consentire nuovo tentativo di recapito, garantendo, in tal modo, il corretto contraddittorio e il compiuto esercizio del diritto di difesa. Ma anche la conseguente raccomandata postale A.R., del 6 ottobre 2015, contenente nuovo atto di contestazione (con comunicazione della nuova udienza), datato 2 ottobre 2015, veniva restituita al mittente con la motivazione “sconosciuto”. A seguito di accertamenti presso il Comune di Giugliano, si accertava che l’interessato aveva spostato la propria residenza nel Comune di Villaricca, per cui si provvedeva a nuova raccomandata postale A.R. il 12 ottobre 2015, consegnata finalmente al destinatario il 14 ottobre 2015. L’udienza si è svolta il 9 novembre 2015. Ad avviso del Collegio, date le circostanze che hanno caratterizzato il procedimento (mancata notifica, cambio di residenza, attività istruttoria per accertare il nuovo indirizzo del deferito), il termine previsto per l’estinzione del procedimento deve ritenersi interrotto, a causa delle attività poste in essere, fino al 9 novembre 2015, data in cui si è svolta la udienza dibattimentale innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Pertanto, da tale data devono farsi decorrere i novanta giorni previsti dalla norma per l’estinzione del procedimento, che, quindi, alla data odierna, non è ancora estinto. Nel merito, si rileva che il deferimento è fondato. L’assunto della Procura Federale, secondo cui il deferito ha falsamente dichiarato di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera risulta infatti ragionevolmente fondato, non avendo addotto l’interessato altro elemento se non la dichiarazione che la propria firma sia stata falsamente apposta da altri. Questo Tribunale, nel prendere atto della richiesta del Rappresentante della Procura, giudica conforme ai principi di equità e proporzionalità della sanzione che essa sia quantificata, anche in ragione della uniformità con sentenze di altri Comitati Regionali, con la squalifica per 2 mesi. P.Q.M. DELIBERA in esito al deferimento in esame, di infliggere mesi due di squalifica a carico del calciatore, sig. Konta Barone Guilherme, con decorrenza dall’atto dell’eventuale, futuro tesseramento per la F.I.G.C.
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