F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OGOLONG SEM BIDIAS KAMANA (Calciatore tesserato per la Società US Inveruno), DAVIDE RAINERI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Inveruno), Società US INVERUNO – (nota n. 5177/1025 pf14-15 GT/dl del 24.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OGOLONG SEM BIDIAS KAMANA (Calciatore tesserato per la Società US Inveruno), DAVIDE RAINERI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Inveruno), Società US INVERUNO - (nota n. 5177/1025 pf14-15 GT/dl del 24.11.2015). Il deferimento Con provvedimento del 24.11.2015, La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Inveruno (militante nel campionato Nazionale di Serie D - girone B), nonché il Sig. Davide Raineri, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della predetta Società, per rispondere entrambi delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e art. 3, comma 1, CGS, il primo, in relazione ad una falsa assunzione e ad una altrettanto falsa denuncia (alla Procura Federale) di fatti e circostanze asseritamente non veritiere, il secondo per non aver fatto sottoscrivere al richiamato calciatore il regolare accordo economico ex art. 94, comma ter, NOIF (con riferimento alla stagione sportiva 2014/2015), come meglio e più ampiamente illustrato in seno all’atto di deferimento. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Direttore Sportivo, è stata deferita, in via oggettiva, ex art. 4, comma 2 CGS, anche la US Inveruno. L’odierno procedimento disciplinare trae sostanzialmente origine da un esposto recante data 13.04.2015, recapitato agli uffici della Procura Federale da parte del Kamana Ogolong Sem Bidias, mediante cui questi aveva lamentato sia una improvvisa e immotivata esclusione dalla partecipazione alle attività sportive della Società US Inveruno, sia la mancata sottoscrizione dell’accordo economico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 94 ter, comma 2 NOIF. In particolare, il calciatore deferito, quanto alla prima delle due circostanze, oltre a segnalare le modalità mediante cui la predetta determinazione societaria era stata portata a sua conoscenza, ovvero verbalmente in data 30.03.2015 da parte dell’US Inveruno per il tramite del Raineri, aveva riferito di aver successivamente inviato alla Società di appartenenza, precisamente il 31.03.2015 a mezzo lettera raccomandata a.r., espressa richiesta di reintegro in rosa, tuttavia, senza ottenere riscontro alcuno. Tuttavia, ad avviso della Procura Federale, il Kamana Ogolong Sem Bidias avrebbe al riguardo denunciato il falso, poiché, in concreto, i fatti rappresentati (la comunicazione verbale della estromissione dalla rosa di prima squadra e l’assenza di qualsivoglia riscontro alla richiesta di reintegro) sarebbero stati smentiti dalle dichiarazioni rese dal Raineri in sede di audizione personale, risultando per ciò stesso falsamente addotti dal calciatore denunciante. Di qui l’odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias e del Sig. Davide Raineri in ordine ai comportamenti disciplinarmente rilevanti rispettivamente loro ascritti, oltre che, come osservato in precedenza, nei confronti della US Inveruno ex art 4, comma 2, CGS. Il dibattimento Nei termini assegnati esclusivamente il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti e formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 3 (tre) di squalifica a carico del Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias; - mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Davide Raineri; - € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda a carico della US Inveruno. É altresì comparso il legale di fiducia del Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias, il quale ha chiesto, in via pregiudiziale, che l'odierno atto di deferimento fosse dichiarato improcedibile, poiché elevato in violazione dell’art 32 ter, comma 4 CGS, subordinando in ogni caso la discussione della fattispecie in punto di merito al mancato accoglimento dell'eccezione formulata in rito. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, fatto riferimento alla superiore eccezione di improcedibilità, osserva quanto segue. Invero, il calciatore deferito, nella propria memoria difensiva, ha affermato di non avere avuto adeguata contezza del predetto atto di deferimento, poiché notificato, a mezzo lettera raccomandata a.r., presso un indirizzo erroneamente individuato dalla Procura Federale e corrispondente a Piazza S. Agostino n. 24, in Milano; tanto è vero che la suindicata lettera raccomandata a.r. veniva restituita al mittente con la dicitura “sconosciuto al portiere”; ragion per cui il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias ha eccepito di essere stato pregiudicato nel legittimo esercizio del proprio diritto di difesa. L’odierno Organo giudicante ritiene di poter aderire con quanto osservato dal calciatore e, di conseguenza, accogliere l’eccezione da questi formulata in rito. Alla luce delle rappresentate circostanze, é provato che il Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias non abbia avuto rituale e tempestiva comunicazione, e quindi adeguata contezza, dell’atto di deferimento, ma nemmeno dell’avviso di conclusioni indagini. Tale ultimo é stato portato a conoscenza dell’interessato, a mezzo posta elettronica ordinaria, solo in un secondo momento ed è stata tale circostanza che ha permesso all'odierno deferito di dispiegare le proprie difese, anche in punto di merito, di cui, ovviamente, si deve necessariamente tener conto in questa sede. Al riguardo, questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ritiene che i profili di merito sottesi alla fattispecie si rivelino del tutto fondati e per ciò stesso assorbenti la richiamata eccezione formulata in rito, con la conseguenza che l’odierno Organo giudicante può compiutamente conoscere della fattispecie, senza che sia necessario, per ragioni di economia processuale, rimettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ciò posto, passando ad esaminare il merito della vicenda, osserva questo Tribunale che gli addebiti specificamente ascritti al Sig. Kamana Ogolong Sem Bidias non siano fondati. La Procura Federale ha considerato non veritiere, e in ogni caso non credibili, le due circostanze riferite dal calciatore nel proprio atto di denuncia, ovvero quella relativa alla comunicazione verbale del suo allontanamento dalla rosa di prima squadra da parte del Raineri, nonché quella ulteriore concernente l’assenza di riscontro alcuno da parte della US Inveruno a fronte della richiesta di reintegro in rosa. Con riferimento ad entrambe le evenienze, la Procura si è limitata a metterne in dubbio la veridicità esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal Raineri in sede di audizione personale, il che non consente di provare adeguatamente, ovvero in ragione di indizi gravi, precisi e concordanti, le responsabilità disciplinari individuate a carico del calciatore. Quanto alla prima circostanza, ritenuta non veridica dalla Procura Federale, tutti gli elementi convergono nel senso di far ritenere che il Raineri abbia in effetti comunicato verbalmente al Sig. Kamana Ogolong Sem Dias, in concreto anticipandola, la sua estromissione dalla rosa di prima squadra; e ciò, non solo atteso che il Direttore Sportivo dell’US Inveruno non ha mai negato di aver comunicato verbalmente al calciatore deferito la determinazione societaria, ma anche e soprattutto poiché è stato il medesimo Raineri a dichiarare, in sede di audizione personale, che il tesserato era stato estromesso dalla rosa di prima squadra dalla fine del mese di marzo. Pertanto, con buon grado di ragionevolezza, avuto riguardo alla specifica circostanza in argomento, si può assumere che il Sig. Kamana Ogolong Sem Dias la abbia verosimilmente riferita, nel proprio atto di denuncia, in termini di veridicità. Parimenti veridica, peraltro, deve ritenersi la seconda delle due circostanze in contestazione, atteso che, da parte ogni considerazione sulla effettiva fondatezza delle motivazioni sottese al provvedimento di estromissione del calciatore deferito dalla rosa di prima squadra, oltre che della legittimità e della ritualità del medesimo (l’ambito dilettantistico - rectius non professionistico, a differenza di quello professionistico, non è presidiato da alcun corpus normativo - regolamentare cogente che disciplini la particolare fattispecie in argomento), non è revocabile in dubbio la carenza di qualsivoglia riscontro probatorio in merito alla effettiva ricezione (né a mezzo lettera raccomandata a.r., restituita al mittente con le diciture “irreperibile” e “sconosciuto”, né a mezzo fax, essendo stato utilizzato un numero la cui attribuibilità al deferito non emerge affatto, né a mezzo posta elettronica ordinaria, che non consente un adeguato riscontro probatorio quanto alla ricezione del messaggio trasmetto via e-mail), da parte del Sig. Kamana Ogolong Sem Dias della risposta della US Inveruno a seguito della missiva del 31.03.2015 mediante cui il tesserato aveva chiesto espressamente il reintegro nella rosa di prima squadra. Pertanto, anche sotto tale profilo si può ragionevolmente assumere che il Sig. Kamana Ogolong Sem Dias abbia riferito il vero dichiarando di non aver ottenuto risposta alcuna dalla Società di appartenenza. In conclusione, quanto alla posizione del Raineri, le violazioni disciplinari al medesimo ascritte, e per esso contestualmente ascritte anche all’US Inveruno ex art 4, comma 2, CGS, alla luce delle pacifiche ammissioni esplicitate in sede di audizione personale, risultano ampiamente comprovate, per cui, al riguardo, null’altro vi è da aggiungere. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Davide Raineri la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), nonché a carico dell’US Inveruno l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento). Proscioglie integralmente il Sig. Kamana Ogolong Sem Diasin in ordine agli addebiti al medesimo contestati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it