F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO BERTONE (all’epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Liguria con mansioni di Delegato Provinciale di Genova per il S.G.S.) – (nota n. 5330/162 pf15-16 SP/gb del 27.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO BERTONE (all’epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Liguria con mansioni di Delegato Provinciale di Genova per il S.G.S.) - (nota n. 5330/162 pf15-16 SP/gb del 27.11.2015). Il deferimento Con nota del 27 novembre 2015 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - il Sig. Vittorio Bertone all’epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico del C.R. Liguria con mansioni di Delegato Provinciale di Genova per il S.G.S. per rispondere: - della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS per avere inviato nel marzo 2015, all’atto di rassegnare le proprie dimissioni dall’anzidetto incarico istituzionale, una lettera a propria firma indirizzata al Presidente del CONI, al Presidente della FIGC, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico e, per conoscenza, anche al Presidente del C.R. Liguria e al Coordinatore Regionale FIGC - SGS per la Regione Liguria, contenente in alcuni suoi passi frasi e considerazioni, rivolte nei confronti di taluni dei soggetti destinatari della missiva, sconvenienti, inopportune e tali nel loro complesso da apparire, non solo come travalicanti qualsivoglia esercizio di critica, ma, vieppiù, lesive, tanto della reputazione dell’onore personali di questi ultimi soggetti, quanto del prestigio proprio delle diverse cariche istituzionali ricoperte; in particolare, nel commentare la notizia della destituzione del Dott. Massimio Blondett dalla carica di Coordinatore Regionale FIGC – SGS, per aver espresso riserve e giudizi sull’operato del Presidente del C.R. Liguria, Dott. Antonio Sonno, affermando, in modo denigratorio per la persona e per l’istituzione da essa rappresentata, <>, nonché ancora, nel fare riferimento all’attuale Presidenza FIGC, per aver tendenziosamente, asserito <> ; e da ultimo, per aver volutamente omesso di far precedere, con la sola eccezione del presidente del CONI, i diversi soggetti destinatari della propria missiva dal titolo e/o semplice appellativo di dottor e/o signor dichiarando in proposito <>. Il deferimento è stato promosso in base agli atti del procedimento disciplinare n. 162 pf. 15 -16 avente ad oggetto il comportamento del suddetto Bertone, valutato il contenuto della nota Segreteria FIGC - SGS del 17/06/15 pervenuta all’Ufficio in pari data; della lettera marzo 2015; della lettera, datata 30 marzo 2015 a firma del Presidente del C.R. Liguria Dott. A. Sonno; del verbale dell’audizione resa il 13/10/15 dal Bertone innanzi all’Organo Inquirente; documentazione cui faceva riferimento la relazione ed allegati dell’Organo Inquirente a conclusione della delegata attività di indagine. Il dibattimento In esito all’odierna riunione; rilevato che non è stata presentata alcuna memoria, né, avanzata richiesta di audizione da parte del soggetto sottoposto alle indagini; sentito il Procuratore Federale che chiedeva la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. I motivi della decisione I fatti ascritti nel capo d’incolpazione al Sig. Bertone, all’epoca tesserato della FIGC, trovano pieno e certo riscontro nella documentazione indicata ed allegata all’atto di deferimento; lo stesso Bertone, peraltro, in sede di audizione ha confermato il contenuto della lettera e le espressioni utilizzate nei confronti dei tesserati indicati, riconoscendo che le accuse rivolte non avevano alcun riscontro. Né è dubitabile che le espressioni riportate testualmente e non contestate né contestabili dall’incolpato, hanno carattere e finalità ingiuriose e lesive dell’onorabilità e della reputazione dei tesserati destinatari e che la volontà offensiva e calunniosa è desumibile anche dal fatto che il Bertone ha ammesso che le accuse erano prive di riscontro; deve perciò ritenersi sussistente nella fattispecie la violazione del principio di lealtà, probità e correttezza affermato dall’art. 1 comma 1 del CGS, come ascritto nel capo d’incolpazione. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara Bertone Vittorio responsabile della violazione ascritta e commina allo stesso la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre).
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