F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO PROIETTI (non tesserato), DIANA STEFANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Res Roma a rl già ASD Res Roma), Società SSD RES ROMA a rl già ASD Res Roma – (nota n. 5588/820 pf14-15 MS/vdb del 3.12.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 12 Febbraio 2016 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO PROIETTI (non tesserato), DIANA STEFANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Res Roma a rl già ASD Res Roma), Società SSD RES ROMA a rl già ASD Res Roma - (nota n. 5588/820 pf14-15 MS/vdb del 3.12.2015). II deferimento Con atto del 3 dicembre 2015, la Procura Federale ha deferito: - Proietti Riccardo: “non tesserato ma certamente inquadrabile fra i soggetti di cui al comma 5 dell’art. 1bis del CGS, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 11 del CGS, per avere, alla fine della gara Res Roma-Mozzanica di serie A femminile del 14.3.2015, facendosi riprendere tramite video, proferito la frase “ma vaff…. Mozzanica”; - Stefani Diana: “all’epoca dei fatti Presidente della Società RES Roma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis comma 1 del CGS, in quanto alla fine della gara Res Roma-Mozzanica di serie A femminile del 14.3.2015, subito dopo l’espressione immortalata dal video acquisito e proferita dal marito Proietti Riccardo, ovvero “ma vaff… Mozzanica”, a sostegno della superiore offesa, si lasciava andare in una aperta risata e subito dopo proferiva la frase “E vai” ed a seguire altra risata”; - Società SSD RES Roma a rl (già ASD Res Roma): “per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le suddette condotte poste in essere dai soggetti sopra indicati, alla fine della suddetta gara di campionato”. II fatto All’esito delle indagini disposte in seguito alla segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti, la Procura Federale acquisiva un DVD e accertava, fra l’altro, tramite la sua visione e le audizioni delle calciatrici Pirone Valeria e Inchingolo Ilaria nonché di Stefani Diana (Presidente della Res Roma all’epoca del fatto), che la frase riportata in rubrica “vaff… a Mozzanica” era stata proferita da Proietti Riccardo, coniuge di Stefani Diana, e che l’altra frase che si sente nel video, “e vai grande Valeria”, era stata pronunciata da Stefani Diana che, sentita al riguardo il 4 giugno 2015 dal collaboratore della Procura, precisava che detta frase era stata rivolta alla calciatrice Pirone Valeria per complimentarsi con costei della doppia segnatura realizzata nel corso della gara in scrutinio. Il dibattimento All’odierna riunione è comparsa la Procura Federale, la quale, riportandosi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento e la irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Proietti Riccardo, inibizione di mesi 2 (due); - per Stefani Diana, inibizione di mesi 3 (tre); - per la Società SSD Res Roma, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Sono altresì comparsi il Signor Proietti e la Signora Stefani, i quali hanno concluso per il loro proscioglimento. Nessuno è comparso per la Società deferita. I motivi delia decisione Il deferimento non è fondato e, pertanto, non può essere accolto. In primo luogo occorre evidenziare che agli atti del procedimento non sono state versate prove atte ad attribuire al deferito Proietti Riccardo (non tesserato) il controllo – diretto o indiretto - della Società ASD Res Roma, non apparendo sufficiente essere il coniuge del Presidente per concretizzare tale previsione. Analogo discorso vale per le altre previsioni normative, lì dove l’art. 1bis, comma 5, CGS prescrive che sono tenuti all’osservanza delle norme del CGS anche coloro che svolgono “qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale”: non una prova e non un indizio sono stati prodotti per poter riferire le richiamate attività al Proietti, risultando davvero arduo sostenere il contrario per il solo fatto che il Proietti indossasse, nella circostanza, l’abbigliamento sportivo della Res Roma: diversamente opinando, infatti, tutti i tifosi che indossano un capo di abbigliamento riferibile alla squadra del loro cuore, sarebbero destinatari della richiamata norma CGS. Consegue che il deferimento non può essere accolto, considerato che il Proietti non è destinatario delle norme del CGS. Nel deferimento la frase proferita da Stefani Diana, e da costei riconosciuta, non è stata riportata nella sua interezza. Ed infatti sia l’ascolto del DVD che le varie dichiarazioni incartate danno conto che la frase è “E vai grande Valeria” e non già “E vai””, come si legge nell’atto in scrutinio. Non v’è dubbio, quindi, che l’incitamento era rivolto alla “grande Valeria” e rileva che, al riguardo, è stata fornita plausibile ed adeguata motivazione dalla Stefani, allorché ha evidenziato che la citata Valeria (Pirone) aveva messo a segno una “doppietta” nel corso dell’incontro in tema. Consegue che detto incitamento non può in alcun modo essere considerato un sostegno alla richiamata frase pronunciata dal Proietti, di cui si è detto al punto A che precede, come argomentato nel deferimento in esame che, per l’effetto, non può essere accolto anche in questa parte. Deve pertanto prosciogliersi anche la Società. Il dispositivo P.Q.M. il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie tutti i deferiti dagli addebiti contestati.
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