F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/TFN del 12 Febbraio 2016 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Roberto Ascagni (Socio unico della AC Voghera Srl dal 3.4.2008 al 26.6.2009, amministratore unico dal 25.6.2008 al 25.3.2010, membro del consiglio direttivo con la qualifica di Presidente nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 fino al 4.4.2010, socio di minoranza con il 22% del capitale sociale alla data del 29.6.2010 e amministratore delegato dal 9.6.2009 al 15.6.2010 dell’Holding Voghera Srl con i medesimi poteri di rappresentanza conferiti al Presidente del Consiglio di amministrazione) – (nota n. 6456/14 pf15-16 AM/ma del 28.12.2015). (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Roberto Ascagni (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Presidente p.t. della Società AC Voghera Srl), Società AC Voghera Srl – (nota n. 4205/1025 pf13-14 AM/ma del 30.10.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/TFN del 12 Febbraio 2016 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Roberto Ascagni (Socio unico della AC Voghera Srl dal 3.4.2008 al 26.6.2009, amministratore unico dal 25.6.2008 al 25.3.2010, membro del consiglio direttivo con la qualifica di Presidente nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 fino al 4.4.2010, socio di minoranza con il 22% del capitale sociale alla data del 29.6.2010 e amministratore delegato dal 9.6.2009 al 15.6.2010 dell’Holding Voghera Srl con i medesimi poteri di rappresentanza conferiti al Presidente del Consiglio di amministrazione) - (nota n. 6456/14 pf15-16 AM/ma del 28.12.2015). (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Roberto Ascagni (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Presidente p.t. della Società AC Voghera Srl), Società AC Voghera Srl - (nota n. 4205/1025 pf13-14 AM/ma del 30.10.2015). Preliminarmente il TFN dispone la riunione dei due procedimenti in epigrafe per connessione soggettiva, trattandosi di violazioni commesse dallo stesso soggetto nel periodo in cui rivestiva cariche di responsabilità nel sodalizio sportivo AC Voghera Srl. I deferimenti Con atto del 28 dicembre 2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale: il Sig. Roberto Ascagni, che della Società’ AC Voghera Srl socio unico dal 3 aprile 2008 al 26 giugno 2009, amministratore unico dal 25 giugno 2008 al 25 marzo 2010, membro del consiglio direttivo con la qualifica di presidente nelle stagioni sportive 2008/09 e 2009/10 (fino al 6 aprile 2010), nonché socio di minoranza con il 22% del capitale sociale alla data del 29 giugno 2010 e amministratore delegato dal 9 giugno 2009 al 15 giugno 2010 dell’Holding Voghera Srl con i medesimi poteri di rappresentanza conferiti al presidente del consiglio d’amministrazione: - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl presentato al Comune di Voghera fatture riportanti costi maggiori di quelli effettivamente sostenuti e aver, pertanto, percepito da tale ente pubblico un contributo non dovuto di euro 12.600,00; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per essersi nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl indebitamente appropriato della somma di euro 5.600, che ha direttamente percepito attraverso la ditta individuale “Roberto Ascagni” dalla Società Multilogistic Srl e che, invece, era destinata alla Società sportiva da lui rappresentata, essendo la medesima inerente al compenso relativo a un accordo transattivo legato a un contratto di sponsorizzazione stipulato dall’AC Voghera Srl con la Multilogistic Srl; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl percepito e non dichiarato, un reddito di euro 10.000,00 derivante dalla donazione effettuata dal Sig. Francesco Isidoro Sempio nell’agosto 2008 in favore dell’AC Voghera Srl per la stagione sportiva 2008/09, dal momento che tale somma non è effettivamente transitata nella contabilità sociale; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver compiuto in veste di amministratore unico dell’AC Voghera Srl molteplici irregolarità di natura amministrativo-contabile che si sono concretizzate: 1) nella tenuta di una documentazione contabile non attendibile; 2) nella presentazione di una dichiarazione infedele inerente al periodo d’imposta 2008/09; 3) nel non aver tempestivamente approvato il bilancio al 30 giugno 2009 (essendo stata la relativa assemblea effettuata, con grave ritardo, il 27 ottobre 2010 dall’organo amministrativo che gli è succeduto); 4) nell’aver gestito una rilevante contabilità “in nero” con la quale ha sostenuto le spese correnti dell’attività sportiva e, in particolare, ha stipendiato i propri tesserati; infatti, nella relativa stagione sportiva, ha effettuato prelevamenti non giustificati per euro 166.597 (come si evince dalla pagina 231 del processo verbale di constatazione redatto il 3 luglio 2013 dalla Guardia di Finanzia di Voghera) circa per corrispondere compensi e indennità ai calciatori, che non sempre erano corrispondenti a quelli indicati nei vari accordi economici redatti, nonché per pagare affitti e spese connesse agli appartamenti dati in uso agli atleti provenienti da altre città; 5) con riferimento all’esercizio 2008/2009, nel non aver tenuto il libro inventari, nell’aver tenuto in modo non regolare il libro soci, nel non aver regolarmente numerato le fatture attive e passive, nel non aver conservato i documenti contabili dell’anno, nell’aver ritardato la presentazione del bilancio d’esercizio e della nota integrativa e nel non aver rilasciato la certificazione relativa ai compensi corrisposti e alle ritenute operate; 6) nell’aver ricevuto e non dichiarato un contratto di sponsorizzazione dalla F.lli Foppiani Trasporti Srl, a carico della quale il 16 luglio 2008 è stata emessa dall’Hotel Rendez Vouz di Chatillon (AO) la fattura di euro 22.800, relativa al soggiorno nella struttura della squadra dell’AC Voghera Srl durante il ritiro estivo, che avrebbe dovuto invece essere stata emessa a carico di quest’ultima; 7) con riferimento all’esercizio 2008/09, nella mancata dichiarazione di ricavi per euro 206.000 circa, che aveva dato luogo a un’evasione a causa della maggior base imponibile, e nella mancata effettuazione di ritenute per euro 74.000 circa; 8) con riferimento all’esercizio 2008/09, nel mancato versamento d’imposte per euro 71.000 circa inerenti alla corresponsione di compensi annuali a 18 soggetti percipienti per complessivi euro 491.000 circa e unitariamente superiori al limite annuale di euro 7.500 entro il quale non sono dovute imposte all’Erario; 9) nell’aver procurato all’AC Voghera Srl, attraverso le violazioni di natura fiscale commesse ingenti, risorse economiche aggiuntive alle quali la Società non avrebbe avuto diritto, ma delle quali ha beneficiato nella gestione della propria attività, in danno delle altre Società partecipanti al campionato di competenza, così alterando la regolarità di quest’ultimo; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per aver sottoscritto, ma non depositato presso la Lega di competenza nella stagione sportiva 2008/09 con i signori Alessandro Angelotti, Simone Baudinelli, Francesco Bruno Capriulo, Filippo Catenacci, Mauricio Conte Minari, Luca Del Chiaro, Williams Finelli, Marcello Genocchio, Matteo Guidi, Alex Nodari, Stefano Panigada, Francesco Paonessa, Matteo Pasqualoni, Fabio Perissinotto, Alex Romano, Sandro Schenone e Matias Vegnaduzzo, calciatori tesserati per l’AC Voghera Srl, scritture private che, in violazione della normativa federale, prevedevano la corresponsione di pagamenti a fronte delle prestazioni sportive svolte per importi superiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per aver concluso nella stagione sportiva 2008/09 accordi economici, non formalizzati in documenti cartacei e non depositati presso la Lega di competenza, e aver corrisposto, a fronte delle prestazioni sportive prestate, compensi per importi superiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente ai signori Josè Maria La Cagnina, Luca Lomi, Andrea Mussi; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico concluso con il Sig. Alex Romano (scrittura privata rinvenuta dalla Guardia di Finanza durante l’attività investigativa); - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver simulato la conclusione di accordi economici con i signori Alessandro Angelotti, Simone Baudinelli, Francesco Bruno Capriulo, Filippo Catenacci, Mauricio Conte Minari, Luca Del Chiaro, Williams Finelli, Marcello Genocchio, Matteo Guidi, Alex Nodari, Stefano Panigada, Francesco Paonessa, Matteo Pasqualoni, Fabio Perissinotto, Sandro Schenone e Matias Vegnaduzzo, rispettosi della normativa federale vigente, regolarmente depositati in Lega, ma in realtà avendo concordato e sottoscritto accordi economici che prevedevano l’erogazione di compensi superiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente, al fine di non effettuare le ritenute imposte dalla normativa fiscale; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF per aver anticipato al 1° luglio 2008 la decorrenza degli accordi economici sottoscritti con il Sig. Alessandro Angelotti (sottoscritto a fine ottobre 2008), con il Sig. Mauricio Conte Minari (sottoscritto a fine settembre 2008), con il Sig. Williams FINELLI (sottoscritto a dine ottobre 2008), con il Sig. Francesco Paonessa (sottoscritto a fine ottobre 2008), con il Sig. Matias Vegnaduzzo (sottoscritto a fine ottobre 2008), in questo modo violando indirettamente la norma contenuta nell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF che prescrive l’obbligo di depositare gli accordi economici con i calciatori entro il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver tempestivamente comunicato alla Lega di competenza l’assunzione da parte del Sig. Donato Troiano della rappresentanza in ambito sportivo dell’AC Voghera Srl, attribuitagli in forza del mandato conferitogli il 26 marzo 2010. Inoltre con atto del 30 ottobre 2015, poi rinnovato in data 22 gennaio 2016 a seguito di ordinanza emessa dal TFN – Sez. disciplinare con C.U. 44 del 15.12.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale: - il Sig. Roberto Ascagni, che dell’AC Voghera Srl è stato socio unico dal 3 aprile 2008 al 26 giugno 2009, amministratore unico dal 25 giugno 2008 al 25 marzo 2010, membro del consiglio direttivo con la qualifica di presidente nelle stagioni sportive 2008/09 e 2009/10 (fino al 6 aprile 2010), nonché socio di minoranza con il 22% del capitale sociale alla data del 29 giugno 2010 e amministratore delegato dal 9 giugno 2009 al 15 giugno 2010 della Holding Voghera Srl con i medesimi poteri di rappresentanza conferiti al presidente del consiglio d’amministrazione: - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, concluso con la propria ditta individuale un contratto di mandato per il procacciamento di contratti pubblicitari e lo sviluppo del marketing in palese conflitto d’interessi e a condizioni eccessivamente onerose per la Società sportiva da lui gestita in relazione all’attività poi effettivamente prestata; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, effettuato in suo favore in data 11 marzo 2010, addebitando il conto corrente intestato alla Società da lui amministrata, un bonifico di euro 28.800 a titolo di acconto sulla fattura di complessivi euro 57.600 da lui emessa in data 31 dicembre 2009 a carico dell’AC Voghera Srl e relativa al contratto di mandato per il procacciamento di contratti pubblicitari e lo sviluppo del marketing che aveva concluso in palese conflitto d’interessi; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, effettuato in suo favore in data 23 marzo 2010, addebitando il conto corrente intestato alla Società da lui amministrata, un bonifico di euro 12.000 a saldo della fattura di pari importo da lui emessa in data 31 dicembre 2009 a carico dell’AC Voghera Srl e relativa al rimborso di spese, connesse all’uso dell’autovettura per seguire le trasferte della squadra di calcio, delle quali non ha però fornito alcun elemento giustificativo; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, sottratto dalla disponibilità dell’AC Voghera Srl l’importo complessivo di euro 40.800, che sarebbe servito alla Società per corrispondere i compensi ai calciatori e per pagare i fornitori, nonché per aver tenuto tale condotta in un momento nel quale l’AC Voghera Srl era notorio che si trovasse in stato di dissesto; per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi C ed D; Il dibattimento Alla riunione del 12 febbraio 2016 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’integrale conferma dei deferimenti e irrogarsi nei confronti del Sig. Roberto Ascagni le seguenti sanzioni: - per il deferimento 6456/14 pf 15-16 del 28.12.2015 la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC; - per il deferimento 4205/1025 pf 13-14 del 30.10.2015 la sanzione dell’inibizione di anni 3 (tre) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione In ordine alle contestazioni mosse dalla Procura federale in entrambi i procedimenti in discussione, appare documentalmente provata in atti la responsabilità del Sig. Roberto Ascagni, che dell’AC Voghera Srl è stato socio unico dal 3 aprile 2008 al 26 giugno 2009, amministratore unico dal 25 giugno 2008 al 25 marzo 2010, membro del consiglio direttivo con la qualifica di presidente nelle stagioni sportive 2008/09 e 2009/10 (fino al 6 aprile 2010), nonché socio di minoranza con il 22% del capitale sociale alla data del 29 giugno 2010 e amministratore delegato dal 9 giugno 2009 al 15 giugno 2010 dell’Holding Voghera Srl con i medesimi poteri di rappresentanza conferiti al presidente del consiglio d’amministrazione; in particolare si rileva che il deferito ha tenuto condotte penalmente rilevanti, concretizzatesi in diversi procedimenti dinanzi all’A.G.O.: il medesimo, infatti, come riferito nella Comunicazione di notizia di reato prot. n. 0461340, che ha dato luogo al procedimento penale n. 60/1298/13 RGNR aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, si è reso protagonista di malversazione ai danni dello Stato in relazione alle attività di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale di Voghera, non avendo mai pagato la fattura di euro 14.600 per il saldo dei lavori effettuati, pur avendo la Società AC Voghera Srl ottenuto tale importo dal Comune di Voghera; la Società di calcio è stata a sua volta incriminata (Comunicazione di notizia di reato prot. n. 0463492, poi sfociata nel procedimento penale n. 1303/13 RGNR) ai sensi dell’art. 5 del D. LGS. 231/2001 per responsabilità dell’ente, avendo la malversazione determinato un vantaggio alla stessa; i relativi procedimenti penali, rispettivamente il n. 60/1298/13 RGNR e il n. 1303/13 RGNR, sono stati successivamente riuniti in un unico procedimento; il 3 marzo 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ha emesso il relativo avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico del Sig. Roberto Ascagni nel quale il medesimo è risultato indagato del reato di cui all’art. 316 ter del codice penale, perché, nella sua veste di amministratore e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, in virtù della Convenzione stipulata tra l’AC Voghera Srl e il Comune di Voghera (approvata in data 27 giugno 2002 con delibera del Consiglio Comunale di Voghera n. 58) avente per oggetto la manutenzione del campo sportivo comunale di via Facchinetti, presentando al Comune di Voghera una relazione sulle condizioni del manto erboso del citato impianto sportivo e allegando preventivi di spesa per la sua manutenzione straordinaria; ottenendo l’approvazione del preventivo di spesa per l’importo complessivo di euro 31.800,00 (euro 26.500 + IVA al 20%); inoltrando una prima richiesta di erogazione di contributo ad acconto e ottenendo un contributo di euro 17.200,00; inoltrando una seconda richiesta di contributo a saldo e ottenendo un contributo di euro 14.600,00, affermava falsamente di aver sostenuto le spese di cui alle fatture n. 88 di euro 25.440,00, n. 89 di euro 1.356,00 e n. 136 di euro 7.956,00, fatture in realtà saldate per un importo complessivo pari a euro 19.200,00, conseguendo indebitamente dal Comune di Voghera il contributo di euro 12.600,00 per spese mai sostenute; inoltre, il Sig. Ascagni, come riferito nella Comunicazione di notizia di reato prot. n. 0461329/13 del 23 luglio 2013, che ha dato luogo all’apertura del procedimento penale n. 60/1292/13 RGNR aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia si è reso protagonista di appropriazione indebita, avendo direttamente incassato dalla Società Multilogistic Srl, attraverso la ditta individuale “Roberto Ascagni”, la somma di euro 5.600,00, che in realtà era destinata all’AC Voghera Srl e corrisposta in relazione a un accordo transattivo scaturito da un contratto di sponsorizzazione concluso tra la Multilogistic Srl e la Società di calcio; il 10 giugno 2014 è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia il relativo avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico del Sig. Roberto Ascagni nel quale questi è risultato indagato: - del reato di cui all’art. 646 del codice penale e all’art. 61, n. 11 del codice penale, perché nella sua veste di amministratore e rappresentante legale dell’AC Voghera Srl, in virtù di tale carica, si procurava l’ingiusto profitto di euro 5.600,00 dovuti dalla Società Multilogistic Srl, a seguito di stipula di un “atto di transazione e quietanza, all’AC Voghera Srl; in particolare: - la Società Multilogistic Srl era debitrice dell’AC Voghera Srl di un ammontare di euro 14.400,00 relativo a un contratto pubblicitario; - in data 15 dicembre 2009 interveniva fra le parti un accordo extragiudiziale e si conveniva l’estinzione della posizione debitoria di Multilogistic Srl con il pagamento di euro 5.600,00 mediante due bonifici bancari; - il Sig. Ascagni, intervenuto nell’accordo in rappresentanza del creditore AC Voghera Srl, forniva al debitore le coordinate bancarie di un suo conto personale sul quale fare accreditare la somma di euro 5.660,00; - in data 24 marzo 2010 la ditta individuale “Ascagni Roberto”, dopo l’accredito dei bonifici di euro 3.000,00 in data 13 gennaio 2010 e di euro 2.600,00 in data 3 febbraio 2010, emetteva nei confronti di Multilogistic Srl la fattura n. 1 per l’importo complessivo di euro 5.600,00 con la descrizione “chiusura pratica”; - l’ingiusto profitto veniva conseguito dal Sig. Roberto Ascagni il 13 gennaio 2010 e il 3 febbraio 2010, giorni corrispondenti alla data valuta dei due bonifici eseguiti dalla Multilogistic Srl; - il Sig. Roberto Ascagni incorreva nell’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera, nella medesima Comunicazione di notizia di reato prot. n. 0461329/13 del 23 luglio 2013 si attesta, inoltre, che il Sig. Roberto Ascagni ha incamerato una donazione di euro 10.000 effettuata nell’agosto 2008 dal Sig. Francesco Isidoro Sempio a sostegno dell’attività dell’AC Voghera Srl per la stagione sportiva 2008/09 senza che tale somma sia transitata nella contabilità della Società, essendosi con ciò configurata la mancata dichiarazione di un reddito percepito (fattispecie evidenziata anche a pagina 85 del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Voghera il 3 luglio 2013 nei confronti dell’AC Voghera Srl); - nella sua qualità di legale rappresentante della Società AC Voghera Srl, di evasione di imposte, pur essendovi obbligato, omettendo egli di presentare le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2009 (esercizio finanziario 1/7/2009-30/6/2010), così realizzando un’evasione delle imposte sui redditi d’impresa pari a euro 87.380,00 in data 31 marzo 2011 (data di presentazione del modello Unico); - del reato previsto e punito dall’art. 5 del D. LGS. 10 marzo 2000 n. 74, come modificato dal D.L. 13/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148/2011, perché nella sua qualità di legale rappresentante della Società AC Voghera Srl, al fine di evadere le imposte, pur essendovi obbligato, ometteva di presentare le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010 (esercizio finanziario 1/7/2010-30/6/2011), così realizzando un’evasione delle imposte sui redditi d’impresa pari a euro 34.628,00 in data 31 marzo 2012 (data di presentazione del modello Unico). Ancora, il Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Tenenza di Voghera (PV) della Guardia di Finanza di Voghera il 3 luglio 2013 ha evidenziato anche che l’AC Voghera Srl nella stagione 2008/09 ha remunerato irregolarmente i propri tesserati; gli ispettori della G.d.F., nonostante la lacunosità della contabilità societaria, hanno accertato l’effettuazione di tali pagamenti dell’AC Voghera Srl ai propri tesserati grazie: - alle testimonianze del Sig. Ascagni e del Sig. Ialenti, che hanno consentito di ricostruire alcuni flussi di denaro; - all’esame delle scritture private concluse dalla Società con i tesserati e rinvenute tra la contabilità; - all’esame di alcuni file contenuti nei personal computer della Società; - al confronto tra gli accordi conclusi dall’AC Voghera Srl con i tesserati attraverso scritture private, i contratti depositati in Lega e i pagamenti effettivamente eseguiti in favore dei calciatori; nella stagione sportiva 2008/09, in particolare, come dichiarato dal Sig. Roberto Ascagni, sono state pagate ad alcuni giocatori (tra i quali il Sig. Simone Baudinelli, il Sig. Luca Del Chiaro, il Sig. Filippo Catenacci, il Sig. Marcello Genocchio, il Sig. Williams Finelli e altri che lo stesso non è stato in grado all’epoca di indicare) somme di denaro eccedenti i 7.500 euro annui (limite entro il quale i pagamenti ricevuti nel medesimo periodo d’imposta a titolo di rimborso spese non concorrono alla formazione del reddito del percipiente e non sono, quindi, tassati) attraverso prelevamenti per complessivi euro 155.000, effettuati tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009; durante le indagini, poi, gli inquirenti hanno rinvenuto tra la documentazione della Società n. 24 scritture private che hanno regolato i rapporti contrattuali con altrettanti calciatori; tutti questi documenti recano la firma del Sig. Ascagni, per conto dell’AC Voghera Srl, e dei calciatori e sono stati sottoscritti tra il 14 giugno 2008 e il 16 dicembre 2008;ai tesserati fanno riferimento le scritture private, alcuni dei quali hanno, peraltro, percepito somme di denaro eccedenti il limite di euro 25.822,00 imposto dalla normativa federale vigente per i calciatori non professionisti (combinato disposto dell’art. 29, comma 3, delle NOIF e dell’art. 94 ter delle NOIF), come emerge dalle pagine 113 e seguenti del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Voghera il 3 luglio 2013. Il Sig. Roberto Ascagni, infine, in data 31 dicembre 2009, come dimostrato in atti dalla Procura federale, ha emesso le due seguenti fatture: 1) la prima di euro 57.600 in forza di un contratto di mandato, stipulato tra la sua ditta individuale e l’AC Voghera Srl, finalizzato al procacciamento di contratti pubblicitari e allo sviluppo del marketing; tale contratto, come dimostrato in sede di lodo arbitrale in data 21 settembre 2011, è stato però concluso in palese conflitto d’interessi, essendo il Sig. Roberto Ascagni all’epoca anche amministratore unico del sodalizio, nonché con modalità e a condizioni tali da arrecare un rilevante danno economico alla Società da lui stesso amministrata, poiché i compensi pattuiti in suo favore si sono rivelati sproporzionati rispetto all’attività effettivamente prestata (conclusione di un unico contratto pubblicitario con un’impresa di sua proprietà); 2) la seconda di euro 12.000 per il rimborso di spese sostenute in seguito all’utilizzo dell’autovettura per partecipare alle trasferte della squadra di calcio; tali spese, come dimostrato in sede di lodo arbitrale in data 21 settembre 2011 non sono state dimostrate, non avendo il Sig. Roberto Ascagni fornito alcun elemento giustificativo in merito; tali fatture sono state immediatamente contestate dall’AC Voghera Srl, che nel gennaio 2010 ha avvisato il Sig. Roberto Ascagni, che le stesse non erano di pertinenza della Società; nonostante tale contestazione, il Sig. Roberto Ascagni, avvalendosi delle facoltà connesse al ruolo di amministratore unico dell’AC Voghera Srl, da lui ricoperto fino al 25 marzo 2010, addebitando il conto corrente intestato all’AC Voghera Srl e intrattenuto presso la Filiale di Voghera della Banca Centropadana Credito Cooperativo, in data 11 marzo 2010 ha bonificato in suo favore l’importo di euro 28.800 a titolo di acconto della fattura n. 1 del 31 dicembre 2009 emessa per complessivi euro 57.600 e in data 23 marzo 2010 ha bonificato in suo favore la somma di euro 12.000 a saldo della fattura n. 2 del 31 dicembre 2009 di pari importo; pur avendo già ceduto il controllo della Società al socio unico Holding Voghera Srl (nella quale aveva mantenuto un partecipazione di minoranza del 22%) ha in tal modo privato la Società da lui amministrata, pur non avendone titolo, di ingenti risorse patrimoniali, arrecando alla medesima un danno economico, come, peraltro, sancito in sede di lodo arbitrale il 21 settembre 2011 ed è stato, di conseguenza, condannato a restituire gli importi percepiti; le sentenze emesse dal Tribunale di Voghera il 3 dicembre 2012 e dalla Quarta Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano il 13 novembre 2013 hanno dimostrato che, sebbene la fattispecie delineatasi non fosse stata considerata in appello penalmente rilevante, il Sig. Roberto Ascagni si era appropriato di somme alle quali non aveva diritto e che avrebbe poi dovuto restituire, sottraendole dalla disponibilità dell’AC Voghera Srl, che non aveva potuto pertanto destinarle al pagamento dei fornitori e alla corresponsione dei compensi ai calciatori, in tal modo arrecando un ingente danno alla Società. Tutto quanto sopra evidenziato e peraltro non contestato, porta ad affermare senza ombra di dubbio che i comportamenti posti in essere dall’Ascagni e riportati nei due atti di deferimento dimostrano la volontà del medesimo, di violare sistematicamente e con intento doloso le norme federali in materia di corretta gestione di un sodalizio sportivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC al Sig. Roberto Ascagni.
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