F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Motivazione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 09 Ottobre 2015 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’ORDINANZA DECISORIA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE PER LA RINNOVAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DI: – SIG. SALVATORE CASAPULLA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919; – SIG. GIANLUIGI LIPPIELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919; – SIG. LORENZO ANSALDI, ALL’EPOCA DEI FATTI ADDETTO STAMPA- COLLABORATORE DELLA SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919: – SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919, NOTA N. 12535/1030 PF14-15 SP/MA DEL 23.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 21 /TFN del 14.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Motivazione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CFA del 09 Ottobre 2015 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'ORDINANZA DECISORIA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE PER LA RINNOVAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DI: - SIG. SALVATORE CASAPULLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919; - SIG. GIANLUIGI LIPPIELLO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919; - SIG. LORENZO ANSALDI, ALL'EPOCA DEI FATTI ADDETTO STAMPA- COLLABORATORE DELLA SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919: - SOCIETA U.S.D. CAVESE 1919, NOTA N. 12535/1030 PF14-15 SP/MA DEL 23.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 21 /TFN del 14.9.2015) Il Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento (nota n. 12535/1030 pfl4-15 SP/ma del 23.6.2015) elevato nei confronti di Salvatore CASAPULLA (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società USD Cavese 1919), Gianluigi LIPPIELLO (all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Cavese 1919), Lorenzo ANSALDI (all'epoca dei fatti addetto stampa-collaboratore della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919, con decisione resa pubblica mediante C.U. n. 21 TFN del 14 settembre 2015, ha disposto la restituzione degli atti del procedimento alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento, una volta individuati i corretti indirizzi cui effettuare la relativa notifica. Avverso la suindicata ordinanza la Procura Federale ha proposto ricorso, all'uopo deducendone l'erroneità essendo state, a suo dire, le notifiche del deferimento regolarmente eseguite presso i corretti indirizzi dei soggetti deferiti. A sostegno della spiegata azione impugnatoria l'organo requirente adduce che l'ordinanza oggetto di gravame, nonostante il divisato errore, non possa essere revocata dal Tribunale Federale di talché, nella suddetta prospettiva, l'unico rimedio possibile resta il reclamo innanzi a questa Corte.Questa Corte di Appello Federale, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dellariunione del 30.9.2015 e della successiva camera di consiglio, disponeva, con ordinanza,l'acquisizione, a cura della Segreteria, del fascicolo relativo al procedimento di primo grado, ivi incluse le notifiche dell'atto di deferimento ed i verbali della riunione svoltasi innanzi al giudice di prime cure. Nel corso dell'odierna riunione, presente anche il difensore della Cavese, il rappresentante della Procura Federate ribadiva le ragioni di doglianza esposte nel mezzo di gravame, La Corte di Appello Federale, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito della riunione del 9.10.2015 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione. La Corte, letto l'alto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Dirimente in tal senso si rivela lo scrutinio della ritualità del mezzo qui in rilievo che risulta proposto avverso un provvedimento di mera restituzione degli atti all'organo requirente di cui occorre chiarire la sostanziale natura giuridica. Tanto in ragione del fatto che restano conoscibili da parte di questa Corte i soli provvedimenti del Tribunale federale a livello nazionale concretanti delle "decisioni". Com'e noto, sul piano dell'ordinamento generale e possibile tracciare una netta demarcazione tra i provvedimenti che il giudice può assumere nel corso del processo, all'uopo distinguendosi le sentenze dalle ordinanze (inconferenti ai fini qui in rilievo sono i cd. decreti): la differenza sostanziale sta nel fatto che la decisione con sentenza (atto squisitamente decisorio) spoglia it giudice del potere di decidere la questione che ne e oggetto; mentre la decisione con ordinanza (tipico atto di natura ordinatoria o istruttoria) non priva il giudice del potere di ritornare sopra quanto già deciso. Da questa differenza sostanziale l'ordinamento fa discendere la diversità dei rimedi esperibili contro i due provvedimenti: i mezzi d'impugnazione (ordinari o straordinari) per la sentenza, la semplice richiesta di modifica o revoca per l'ordinanza, non essendo essa provvedimento idoneo al giudicato. Orbene, l'ordinamento federale, retto da una logica di semplificazione, non reca al proprio interno una disciplina minuziosa sulla tipologia delle pronunce degli organi di giustizia sportiva, ciò nondimeno e possibile anche in tale ambito replicare i postulati di ordine generale ed assegnare valenza di "decisioni" a quei provvedimenti che, indipendentemente dalla formula utilizzata, riflettono un'effettiva portata decisoria siccome idonei a produrre, con efficacia "di giudicato", effetti di diritto sostanziale (estinzione modifica- costituzione di situazione giuridiche) nella sfera giuridica delle parti del procedimento. Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento qui in rilievo, piuttosto che recare statuizioni sulla res iudicanda, si limita a prevedere disposizioni di carattere ordinatorio prescrivendo a carico dell'organo requirente adempimenti meramente funzionali all'ulteriore trattazione della causa. Viene cioè in rilievo una pronuncia volta unicamente a governare, a presidio della effettività del principio del contraddittorio, la corretta introduzione del procedimento senza in alcun modo statuire in via definitiva sullo stesso. Ciò nondimeno, l'opzione ermeneutica qui privilegiata non si risolve nella privazione delle facoltà di tutela spettanti alla parte che si ritenga pregiudicata da tale provvedimento, tutela che, a giudizio di questa Corte, ben può esplicarsi nella stessa sede in cui il provvedimento fu pronunciato in omaggio al principio proprio del processo civile alla cui logica e ispirato anche il procedimento sportivo - della modificabilità c/o revocabilità degli atti dell'organo decidente che non definiscono il procedimento. L'appellante - in aggiunta e/o alternativa alla puntuale cura dell'onere di adempimento dell'ordine del giudice di primo grado di rinnovare la notificazione dell'atto di deferimento - ben avrebbe potato, ed in astratto ricorrendone le condizioni potrebbe ancora, per le ragioni prima esposte estendibili alla fattispecie, promuovere un riesame del provvedimento qui (irritualmente) gravato dinanzi allo stesso giudice che l'aveva pronunciato. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte Federale d'Appello Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
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