F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Gaetano IOSSA / ASD CITTA’ di GIULIANOVA 1924 (118/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 3 del 01.02.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 233 del 15.02.2016 VERTENZA : all. Gaetano IOSSA / ASD CITTA' di GIULIANOVA 1924 (118/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Geronimo CARDIA Con ricorso del 23/03/2015 l’allenatore Gaetano Iossa, tramite il suo legale Avv. Giovanni Calabrese, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. Città di Giulianova 1924 partecipante al Campionato Nazionale di serie D, nella stagione sportiva 2014/2015.Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24/09/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da corrispondersi in otto rate di € 937,50 (novecentotrentasette/50) ciascuna, da pagarsi l’ultimo giorno dei mesi che vanno da ottobre 2014 a Maggio 2015. Con il reclamo in esame il sig. Iossa, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Città di Giulianova 1924 di corrispondergli l’importo di € 4.687.50 (quattromilaseicentoottantasette/50) equivalenti ai primi cinque ratei compresi nell'accordo economico scaduti nei mesi di Ottobre 2014 novembre 2014, Dicembre 2014, Gennaio 2015, Febbraio 2015. Sul predetto importo l'allenatore chiede anche gli interessi di mora. Il Segretario del Collegio con raccornandate del 21/09/2015 ha invitato la A.S.D. Città di Giulianova 1924 a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. In data 30/09/2015 l’allenatore che era stato esonerato il 12/10/2014, ha presentato la richiesta di pagamento dei restanti tre ratei scaduti il 31 Marzo 2015, il 30 aprile 2015,e il 30 maggio 2015, compresi nell'accordo economico stipulato fra le parti per ulteriori euro 2.812,50 (duemilaottocentododici/50). Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 21/09/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015 ha trasmesso comunicazione nella quale risulta che il tecnico non ha depositato 1'accordo economico. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: l'allenatore ha svolto la sua attività presenziando fino alla data in cui gli viene comunicato l’esonero la A.S.D. Città di Giulianova 1924 nulla ha ritenuto di controdedurre; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Città di Giulianova 1924 di corrispondere all’allenatore sign. Gaetano Iossa la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) relativa al saldo di quanto dovuto per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interesi legali equitativamente calcolati pari ad € 75,00 (settantacinque/00). L’importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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